730/2024 precompilato: come modificare e inviare il modello dal 20 maggio

Il modello 730/2024 precompilato, dal 20 maggio 2024, entra nella fase operativa.

Infatti, dal 30 aprile le dichiarazioni sono state rese disponibili nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ma solo dal 20 maggio i contribuenti o i loro delegati (innanzitutto CAF/professionisti, ma anche familiari e persone di fiducia) possono modificare le dichiarazioni e/o inviarle.

Se le modalità di accesso non sono variate rispetto allo scorso anno ci sono alcune novità relativamente alle modalità di compilazione con il debutto di un percorso semplificato.

Leggi anche

Non sono cambiate nemmeno le regole che si applicano nel caso in cui il contribuente decida di inviare la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia delle Entrate o la modifichi prima di inviarla.

Vale comunque la pena di riepilogare le conseguenze anche in termini di responsabilità e controlli nei vari casi che possono verificarsi, non prima, però, di aver accennato alle modalità di accesso e al contenuto della dichiarazione precompilata.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

L’accesso alla dichiarazione precompilata può avvenire sia direttamente a cura dello stesso contribuente che delegando un altro soggetto.

Nel primo caso, per accedere alla dichiarazione precompilata il contribuente può farlo utilizzando uno dei seguenti strumenti:

– Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;

– Carta d’identità elettronica (CIE);

– credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;

Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, nel proprio conto interesse. A tal fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica.

I documenti che sono disponibili nell’area riservata sono:

a) la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

b) l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative.

Quali operazioni è possibile effettuare

Una volta entrato nell’area riservata, il contribuente può effettuare alcune operazioni tra cui:

1) visualizzare i dati precaricati;

2) scegliere il modello di dichiarazione più adatto al suo status fiscale;

3) compilare e inviare la dichiarazione

Riguardo a questo ultimo aspetto, oltre alla visualizzazione e stampa è possibile:

accettare ovvero modificare, anche con integrazione, i dati contenuti nella dichiarazione, e inviare la dichiarazione;

annullare, ove possibile, la dichiarazione inviata con dati errati oppure inviarne una nuova per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;

versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;

– indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;

– consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;

– consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, deve inserire un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.

Controllo dei dati precaricati

La fase del controllo dei dati è estremamente importante in quanto permette al contribuente di verificare se nella dichiarazione precompilata risultano presenti tutti gli elementi a lui noti, sia in relazione ai redditi che alle spese.

Ad esempio, potrebbe capitare che ci sono state variazioni nei dati catastali degli immobili, ma pur essendo tale informazione nota all’Amministrazione finanziaria, non sono stati precaricati i dati aggiornati.

In questo caso, dunque, è richiesto, da parte del contribuente, un intervento manuale.

Un’altra ipotesi, come anche l’Agenzia delle Entrate segnala in un apposito box visibile quando si entra nel sito, è quella che ricorre se il contribuente, avendo sostenuto spese per bonus edilizi, ha comunicato l’opzione per la cessione dopo il 4 aprile.

In questo caso, considerato che non è possibile portare in detrazione eventuali spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, superbonus, bonus verde e bonus facciate per le quali è stato ceduto il credito o è stato applicato lo sconto in fattura, con riferimento a tali spese occorre modificare la dichiarazione precompilata eliminando i dati relativi agli interventi condominiali e/o non si deve tener conto dei dati dei bonifici riportati nel foglio informativo per gli interventi sulle singole abitazioni.

O, ancora, se nel 2023 il contribuente ha optato per il rinvio della detrazione delle spese sostenute nel 2022 relative a interventi superbonus, con riferimento a tali spese occorre modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo i dati relativi indicando come anno di sostenimento della spesa 2022 e come numero rata 1.

Conseguenze dell’invio con o senza modifiche

Prima di inviare una dichiarazione precompilata, va posta molta attenzione all’opportunità o meno di fare alcune modifiche, sempre che le stesse non siano obbligatoriamente richieste.

Infatti, l’invio di un modello senza o con modifiche ha importanti risvolti in termini di controlli.

Proviamo a sintetizzare i vari casi.

Invio senza modifiche

La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.

La dichiarazione si considera “accettata” anche se sono state effettuate le seguenti operazioni:

– indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;

– indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;

– indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;

– compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;

– scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F (rigo F6, colonne da 1 a 6);

– richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F (rigo F6, colonna 7).

In caso di invio di una dichiarazione “accettata” ci sono indubbi vantaggi.

Infatti, si beneficia di una “esenzione dai controlli formali.

Resta comunque la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

In pratica, accettando la dichiarazione diventano definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi, ma verranno direttamente rimborsati.

Invio con modifiche

La seconda possibilità è quella di inviare la dichiarazione dopo averla modificata.

In questo caso, se la dichiarazione è inviata direttamente o mediante il sostituto d’imposta, l’Agenzia effettua:

– un controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); la stessa esclusione prevista nel caso di dichiarazione accettata senza modifiche opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati; inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica;

– un controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza definiti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Va comunque ricordato che, in tutti i casi sopra evidenziati, resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni, oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi.

Da segnalare, infine, che, in caso di presentazione diretta del modello 730, le agevolazioni sui controlli valgono anche se il contribuente sceglie la nuova modalità di compilazione semplificata.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte