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730/2024: ravvedimento operoso per le CU e dichiarazione senza sostituto per tutti

730/2024: Ravvedimento Operoso Per Le Cu E Dichiarazione Senza Sostituto Per Tutti

Arrivano per i CAF e professionisti abilitati, ma anche per tutti i contribuenti interessati al Modello 730/2024, alcuni importanti chiarimenti relative alle novità della dichiarazione di quest’anno.

Sono contenuti nella circolare n. 12/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 maggio 2024 sotto forma di risposta a quesiti.

Tra i temi affrontati meritano una particolare attenzione quelli relativi alle novità della dichiarazione di quest’anno.

Novita che, per la maggior parte, traggono origine dalle norme introdotte a seguito della Riforma fiscale.

Infatti, tra le altre cose, con il D.Lgs. n. 1/2024, è stata prevista estesa la platea dei soggetti che possono utilizzare il 730, aprendo tale possibilità anche a chi vuole rivalutare i terreni o dichiarare redditi di capitale di fonte estera (sono state previste apposite sezioni nel Quadro L) o chi deve assolvere agli obblighi del monitoraggio fiscale (a tale proposito, debutta il Quadro W).

Per non parlare, poi, della nuova forma semplificata di compilazione della dichiarazione e di invio senza sostituto anche per chi ce l’ha.

Le novità sono tante ma altrettanti sono i dubbi in merito.

Pertanto, con la circolare l’Agenzia prova a chiarirne alcuni, senza però perdere l’occasione di rivedere, con importanti aperture, alcune posizioni di chiusura assunte in passato come ad esempio il divieto di utlizzo del ravvedimento per la Crtificazione Unica.

Proviamo, dunque, ad approfondire alcune delle più importanti questioni su cui è stata fatta chiarezza, partendo proprio dalla Certificazione Unica.

Ravvedimento per le CU

I sostituti d’imposta entro il 18 marzo 2024 hanno dovuto trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Crtificazioni Uniche per permettere a quest’ultima di inserirle nella dichiarazione precompilata.

Può essere capitato, però, che qualcuno non abbia rispettato la scadenza: in tal caso, si pone il problema se sia possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Fino ad oggi, la posizione assunta dall’Agenzia delle entrate è stata di totale chiusura.

Infatti, nella circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto, secondo l’Agenzia non poteva essere applicate la norma sul ravvedimento (art. 13 dlgs n. 472/1997) anche se, in caso di trasmissione entro 5 giorni o al massimo entro 60 giorni, si può godere di alcuni sconti sulle sanzioni che, non dimentichiamolo, sono abbastanza gravose (100 euro per ogni CU omessa con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta).

Come anticipato, ora, nella circolare n. 12, l’Agenzia cambia posizione affermando che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Nel caso in cui il sostituto trasmetta all’Agenzia delle entrate e rilasci al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente può tranquillamente esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione senza sostituto anche per chi non ha redditi di lavoro dipendente

Il Modello 730/2024 si è arricchito di una nuova funzionalità: si tratta della possibilità, per tutti i contribuenti, di utilizzare la particolare procedura di presentazione “senza sostituto d’imposta”.

Infatti, da quest’anno, anche chi ha il sostituto può scegliere di rapportarsi direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, i rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione presentata ai sensi del periodo precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento utilizzando il modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

A tale proposito si è posto il problema se tale particolare modalità di presentazione debba necessariamente essere utilizzata da chi ha redditi di lavoro dipendente o assimilato o possa essere utilizzata anche da chi ha altri redditi.

L’Agenzia fuga ogni dubbio affermando che i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato, possono tranquillamente presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate.

Ad esempio, un contribuente, che dichiara solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Nuove fattispecie dichiarabili nel modello 730

In merito alle new entry di cui si è detto sopra, l’Agenzia delle entrate, tra le altre cose, chiarisce che:

– nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero, ai fini della compilazione del Quadro W, si può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal contribuente come riportata nelle istruzioni del Modello PF 2024;

– il contribuente è tenuto a documentare, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la citata circolare, per cui, non è possibile documentarle con una semplice autocertificazione;

– anche per l’IVIE, l’IVAFE e la sostitutiva sulle cripto-attivitàvalgono le regole generali sui versamenti minimi, per cui, esse non vanno versate se di importo non superiore a 12 euro;

– per il rilascio del visto di conformità sul quadro W, da parte dei CAF e professionisti abilitati, esso non è richiesto se tale quadro viene compilato solo ai fini del monitoraggio, mentre si deve apporre se in esso vengono determinate le imposte sostitutive.

Rimanendo in tema di visto di conformità, nella circolare viene data la possibilità di autocertificare anche il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiar peri a 15.000 euro di fini del Superbonus.

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