730-4 del 2024: le faq delle Entrate. Riscritto il cronoprogramma

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con delle faq del 22 maggio 2024 sui modelli 730 e 730-4 del 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i codici CP, CT e ES “Situazioni particolari-Riservato all’INPS”, presenti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati esclusivamente dal sostituto d’imposta INPS per alcuni casi particolari di conguagli non effettuati o effettuati in parte. In particolare, se entro la fine dell’anno non è possibile trattenere l’intera somma, per insufficienza delle somme corrisposte, l’INPS comunica al sostituito entro il mese di dicembre 2024 gli importi ancora dovuti utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Cronoprogramma gestione Flusso 730-4 2024

Per semplificare le operazioni di controllo e verifica dei modelli presi in carico, da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, ha riscritto il cronoprogramma delle attività da svolgere nell’anno in corso e aggiornato alcune scadenze, percorsi e procedure relative al flusso dei 730-4/2024:

-dal 15 settembre al 15 gennaio per il sostituto d’imposta è prevista la comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4;

-dal 1 febbraio al 8 aprile, per l’Agenzia entrate è prevista la sospensione trasmissione CSO;

-7 Febbraio, per Agenzia entrate Pubblicazione è previsto l’elenco sostituti con indirizzo telematico noto;

– 8 Febbraio, per Agenzia entrate, è prevista la pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico;

-dal 8 febbraio al 25 marzo, per i sostituti d’imposta, è prevista la trasmissione CU con CT;

-dal 26 marzo per i sostituti d’imposta è prevista la trasmissione CU priva di CT;

-dal primo al 31 gennaio e dal 9 aprile al 31 dicembre, per i Sostituti d’imposta, è prevista la trasmissione CSO;

– 20 giugno per il Contribuente, è previsto il termine possibilità di annullamento 730 web;

– Dall’ultima decade del mese di giugno, per Agenzia entrate, è previsto l’avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti;

-dal 5 luglio per i sostituti d’imposta è prevista la possibilità effettuazione dinieghi;

– dalla prima decade del mese di luglio, per Agenzia entrate, è prevista la trasmissione a CAF/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti;

– dal 16 luglio e settimanalmente per Agenzia entrate è prevista la notifica a CAF /professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti;

– da fine luglio a fine novembre (mensilmente), per Agenzia entrate è prevista la Trasmissione a CAF /professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4;

– entro la fine del mese di luglio, di settembre e di novembre per Agenzia entrate è prevista la spedizione e-mail per 730 web sottoposti a controllo

– nella seconda decade del mese di novembre, per Agenzia entrate è prevista la spedizione e-mail per 730 web non consegnati;

– con periodicità dalla seconda metà del mese di luglio, per Agenzia entrate è prevista spedizione e-mail per 730 web oggetto di diniego da parte del sostituto d’imposta;

– entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre, per Agenzia entrate è previsto il Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato;

– 10 dicembre, per Agenzia entrate è previsto il termine messa a disposizione 730-4;

– 20 dicembre, per i Sostituti d’imposta è previsto il termine per la trasmissione telematica dinieghi

730-4: comunicazione telematica

In merito al 730-4, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a comunicare, anche tramite un intermediario abilitato, la sede telematica per la ricezione telematica dei 730-4 dei propri dipendenti/ pensionati / titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il sostituto non titolare di un indirizzo telematico è obbligato a comunicare l’indirizzo telematico dell’intermediario prescelto utilizzando il quadro CT presente nel modello CU o il modello CSO.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come la comunicazione deve essere inviata, anche tramite un intermediario, esclusivamente in via telematica.

È possibile trasmettere il modello CSO dal primo al 31 gennaio e dal 9 aprile al 31 dicembre. Durante la fase di sospensione del periodo di trasmissione del modello CSO è possibile trasmettere i dati tramite il quadro CT presente nel modello CU.

Per poter ricevere i modelli 730-4 inviati al precedente indirizzo telematico occorre barrare la casella “Richiesta re-inoltro file 730-4 già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nel modello CSO da sostituire, nella sezione “Comunicazione sostitutiva e Richiesta re-inoltro” del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” approvato con Provvedimento prot. n. 58168 del 12/03/2019 modificato con Provvedimento prot. n. 890659 del 21/11/2019 dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, deve ritenersi inefficace qualunque comunicazione effettuata con altri mezzi, ad esempio messaggi di posta elettronica certificata.

In caso di cessazione, a comunicazione di revoca deve essere trasmessa da coloro che a decorrere da una data successiva a quella di invio dell’ultima comunicazione non rivestono più la qualifica di sostituto d’imposta.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte