730 precompilato: cosa succede se si modificano i dati
- 29 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il modello 730/2023 precompilato sta per entrare nella fase operativa.
Le modalità di accesso non sono variate rispetto allo scorso anno, come anche le regole che si applicano nel caso in cui il contribuente decida di inviare la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia delle Entrate o per un qualsiasi motivo la modifichi prima di inviarla.
Ciò non toglie, però, che non sia utile sintetizzare le conseguenze anche in termini di responsabilità e controlli nei vari casi che possono verificarsi.
Come accedere alla dichiarazione precompilata
L’accesso alla dichiarazione precompilata può avvenire sia direttamente a cura dello stesso contribuente che delegando un altro soggetto.
Nel primo caso, per accedere alla dichiarazione precompilata il contribuente può farlo utilizzando uno dei seguenti strumenti:
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
– Carta d’identità elettronica (CIE);
– credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle;
– credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).
I documenti che sono disponibili nell’area riservata sono:
a) la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
b) l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.
Quali operazioni che è possibile effettuare
Una volta entrato nell’ara riservata, il contribuente in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata può effettuare alcune operazioni tra cui:
– visualizzazione e stampa;
– accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
– annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
– versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7;
– indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;
– consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
– consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, deve inserire un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.
La fase del controllo dei dati è estremamente importante in quanto permette al contribuente di verificare se nella dichiarazione precompilata risultano presenti tutti gli elementi a lui noti, sia in relazione ai redditi che alle spese.
Ad esempio Potrebbe capitare che ci sono state variazioni nei dati catastali degli immobili. In questo caso, nel dettaglio potrebbe risultare che l’informazione è nota all’Amministrazione finanziaria ma non sono stati precaricati i dati aggiornati. Nell’ipotesi, dunque, è richiesto, da parte del contribuente, un intervento manuale. |
Invio con o senza modifiche: conseguenze
Quando si ha a che fare con una dichiarazione precompilata, occorre fare molta attenzione all’opportunità o meno di fare alcune modifiche, sempre che le stesse non siano obbligatoriamente richieste.
Infatti, l’invio di un modello senza o con modifiche ha importanti risvolti in termini di controlli.
Proviamo a sintetizzare i vari casi.
Invio senza modifiche
La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Sono considerate tali le seguenti operazioni:
– indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
– indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
– indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
– compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
– scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F (rigo F6, colonne da 1 a 6);
– richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F (rigo F6, colonna 7).
Il vantaggio di accettare la dichiarazione consiste in una “esenzione” dai controlli formali pur restando la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.
In pratica, accettando la dichiarazione diventano definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi, ma verranno direttamente rimborsati.
Invio con modifiche
La seconda alternativa è quella di modificare la dichiarazione precompilata e trasmetterla.
In questo caso occorre distinguere a seconda che la dichiarazione venga inviata:
– direttamente o mediante il sostituto d’imposta;
– mediante un CAF o professionista.
Nella prima ipotesi (invio diretto o tramite sostituto) l’Agenzia effettua:
– un controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); la stessa esclusione prevista nel caso di dichiarazione accettata senza modifiche opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati; inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica;
– un controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2022 ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Va comunque ricordato che, in tutti i casi sopra evidenziati, resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni, oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi.