8, 5 e 2 per mille: invio telematico delle schede posticipato al 2024

Come ogni anno, ciascun contribuente può decidere di destinare una percentuale dell’IRPEF pari al 5, all’8 e al 2 per mille, ovvero:

– l’8 per mille allo Stato o a confessioni religiose che abbiano stipulato il protocollo d’intesa (a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’8 per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficienza);

– il 2 per mille a partiti politici iscritti nel registro dei partiti che hanno fatto richiesta di essere ammessi alla ripartizione ovvero ad associazioni culturali iscritte all’elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

– il 5 per mille a organizzazioni no profit.

Nei fatti è stato inserito un nuovo comma 2-bis all’art. 37, D.Lgs. n. 241/1997, il quale ha stabilito che i dati relativi alle schede per la destinazione al 5 per mille, 8 per mille e 2 per mille possono essere trasmessi direttamente dai sostituti d’imposta in via telematica senza avvalersi di un intermediario, prevedendo la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione al momento della presentazione del modello 730.

Quali regole devono seguire i sostituti d’imposta?

I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare loro assistenza fiscale provvedono a:

1. controllare la regolarità formale dalla dichiarazione presentata, anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

2. consegnare al sostituito, prima dell’invio della dichiarazione, copia della stessa elaborata ed il corrispondente prospetto di liquidazione;

3. trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

– il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

– il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

– il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

– il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

– il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

4. comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro i termini sopra indicati, il risultato finale delle dichiarazioni;

5. conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché’ le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Presentazione ancora cartacea per l’anno di imposta 2022

Successivamente il decreto Omnibus (art. 4, comma 2, D.L. n. 51/2023) ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si applicheranno alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, da inviare nel 2024, posticipando di un anno l’invio telematico delle schede, salvo l’emanazione di un provvedimento specifico da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento cui fare riferimento per l’invio è il n. 155303/2023 del 16 maggio 2023, che definisce le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (modello 730-1), da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.
Secondo quanto indicato nel provvedimento i sostituti d’imposta devono consegnare a un ufficio postale o a un intermediario le schede per le scelte della destinazione contenute nell’apposita busta debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 6 febbraio 2023.

Gli intermediari devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

Gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti, inviando i dati entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte