Abuso del diritto: sempre da verificare il diritto del contribuente al legittimo risparmio d’imposta

Con un atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende fornire agli uffici indicazioni metodologiche necessarie per un’applicazione dell’art. 10 bis della L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che sia coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest’ultimo un legittimo risparmio d’imposta. Infatti, il risparmio d’imposta è legittimo sia quando deriva dalla scelta di un regime opzionale, sia quando deriva da un’operazione alternativa, legittima, ma comportante un diverso e più ridotto carico fiscale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale un atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 con cui vengono forniti chiarimenti relativamente all’istituto dell’abuso del diritto.

L’art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, L. 212 del 2000 disciplina l’abuso del diritto. La norma è stata introdotta con il D. Lgs. 128 del 2015 e reca una definizione più chiara rispetto a quanto previsto con l’abrogato art. 37bis del DPR n. 600 del 1973.

Con tale ultima norma l’abuso del diritto veniva identificato con la senmplice assenza nelle operazioni realizzate dal contribuente di valide ragioni economiche extrafiscali.

In tal modo erano considerate abusive alcune operazioni per il solo fatto che il contribuente ne avesse tratto un vantaggio fiscale, senza verificare se il vantaggio fosse indebito in quanto derivante dall’aggiramento di obblighi e divieti previsto dell’ordinamento tributario.

Il d. lgs. 128 del 2015 ha introdotto nello Statuto dei diritti del Contribuente la nuova definizione di abuso del diritto.

Con il nuovo atto di indirizzo il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende quindi fornire agli uffici indicazioni metodologiche necessarie per un’applicazione dell’art. 10 bis che sia coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest’ultimo un legittimo risparmio d’imposta.

Infatti, il risparmio d’imposta è legittimo sia quando derive dalla scelta di un regime opzionale, sia quando deriva da un’operazione alternativa, legittima, ma comportante un diverso e più ridotto carico fiscale.

Quindi l’art. 10 bis individua la linea di confine tra tale libertà e quelle condotte che, pur senza violare espressamente alcuna norma tributaria, violano lo spirito delle norme tributarie o i principi dell’ordinamento tributario.

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