Accertamenti valutari in dogana: nuovo modello di dichiarazione per le movimentazioni di denaro contante
- 5 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Le soglie in denaro oltre le quali è obbligatorio fornire dichiarazione e le relative regole operative variano da Paese a Paese, quindi, è importante essere consapevoli delle normative doganali del luogo che si sta visitando o lasciando.
In caso di mancata dichiarazione o di falsa dichiarazione, sono previste sanzioni o provvedimenti accessori.
È importante osservare come l’istituto degli accertamenti valutari sia sopravvissuto al venir meno dell’obbligo di dichiarazione d’importazione e di esportazione nell’ambito dell’Unione doganale europea. Se per le merci, in entrata e in uscita, non è necessario “fare Dogana” tra i Paesi membri, così non è per il denaro contante. La previsione dell’obbligo dichiarativo del contante, infatti, nasce dall’esigenza di assicurare un monitoraggio globale delle movimentazioni di capitali, connesso principalmente a scopi di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illegali.
Modello, ambito oggettivo, carte prepagate
Il provvedimento introduce, altresì, alcuni importanti chiarimenti sui controlli effettuati sul denaro contante, in entrata e in uscita dal territorio nazionale.
In particolare, con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, l’Agenzia chiarisce che, nei trasferimenti in entrata e in uscita dal territorio doganale UE, possono rientrare nella definizione di “denaro contante” banconote, monete, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili al portatore, monete d’oro, pepite e lingotti.
Pertanto, ad oggi, sebbene le carte prepagate appaiano incluse nella definizione di denaro contante, non sussiste obbligo di dichiararle in Dogana.
Il trattamento sanzionatorio e il sequestro
In caso di omessa dichiarazione, sia la normativa europea relativa alle movimentazioni transfrontaliere del contante sia quella nazionale prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa, la quale si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo o penale correlati al trasferimento del contante.
In caso di omessa dichiarazione contestata dalle Dogane, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire è sequestrato dall’Agenzia o dalla Guardia di finanza.
Eccezionalmente, qualora vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro e attività criminose contemplate dalla normativa penale, la sanzione può essere irrogata anche in caso di trasferimento di somme inferiori alla soglia di 10.000 euro. In maniera analoga, la sanzione può essere applicata anche alle ipotesi di c.d. “frazionamento elusivo” (in inglese “smurfing”), ossia in tutti i casi nei quali l’importo superiore a 10.000 euro è stato suddiviso in due o più operazioni realizzate in un arco temporale ravvicinato, o quando la somma complessiva è stata ripartita tra due o più componenti di uno stesso gruppo.
La responsabilità dell’accompagnatore e del minorenne
Allo stesso modo, in caso di omessa dichiarazione, le stesse sanzioni descritte si applicano anche al soggetto minorenne per il tramite del suo rappresentante legale al quale, ove possibile, devono essere consegnati immediatamente eventuali atti di contestazione delle violazioni delle norme valutarie.
Nautica: dichiarazione valutaria del denaro contante
Successivamente l’Agenzia delle Dogane ha introdotto nuove istruzioni per gli operatori che lavorano nel settore marittimo e diportistico, al fine di agevolare gli adempimenti dichiarativi e l’esecuzione dei controlli doganali.
Affinché le nuove previsioni possano concretamente operare, è necessario che il denaro non sia materialmente sbarcato o imbarcato dall’imbarcazione. In altri termini, le liquidità, contenute nelle c.d. “casse di bordo”, comunque nella disponibilità dei passeggeri presenti sul mezzo, dovranno restare all’interno dell’imbarcazione quando questa si trovi nel porto di arrivo o partenza. Nel diverso caso in cui si debba procedere alle operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, è invece previsto che i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi si rechino fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per territorio, per il deposito e la registrazione della dichiarazione. Se l’approdo o lo sbarco avvengono al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio o in un Comune in cui non sia presente una dogana, la dichiarazione dovrà essere anticipata a mezzo PEC e consegnata presso il medesimo Ufficio, o quello limitrofo, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla partenza. In ogni caso, il denaro contante oggetto della dichiarazione valutaria dovrà essere messo materialmente a disposizione della dogana, se richiesto ai fini di controllo.