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Accertamenti valutari in dogana: nuovo modello di dichiarazione per le movimentazioni di denaro contante

Accertamenti Valutari In Dogana: Nuovo Modello Di Dichiarazione Per Le Movimentazioni Di Denaro Contante
Con la circolare n. 12/D del 7 maggio 2024 l’Agenzia delle Dogane ha introdotto alcune novità e reso chiarimenti in merito agli accertamenti valutari in dogana, vale a dire i controlli sull’adempimento degli obblighi dichiarativi relativi al denaro contante trasportato al confine. Ai sensi delle normative nazionali e unionali, infatti, è sempre necessario dichiarare la quantità di denaro contante trasportata attraverso i confini nazionali quando si viaggia da un Paese all’altro.

Le soglie in denaro oltre le quali è obbligatorio fornire dichiarazione e le relative regole operative variano da Paese a Paese, quindi, è importante essere consapevoli delle normative doganali del luogo che si sta visitando o lasciando.

Il nostro ordinamento prevede un doppio livello di controllo. In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (regolamento UE n. 2018/1672) che per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (D.Lgs. n. 195/2008) è necessaria la presentazione di un’apposita dichiarazione presso il primo ufficio doganale di confine.

In caso di mancata dichiarazione o di falsa dichiarazione, sono previste sanzioni o provvedimenti accessori.

È importante osservare come l’istituto degli accertamenti valutari sia sopravvissuto al venir meno dell’obbligo di dichiarazione d’importazione e di esportazione nell’ambito dell’Unione doganale europea. Se per le merci, in entrata e in uscita, non è necessario “fare Dogana” tra i Paesi membri, così non è per il denaro contante. La previsione dell’obbligo dichiarativo del contante, infatti, nasce dall’esigenza di assicurare un monitoraggio globale delle movimentazioni di capitali, connesso principalmente a scopi di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illegali.

Modello, ambito oggettivo, carte prepagate

Con la circolare 7 maggio 2024 l’Agenzia delle Dogane ha diffuso un nuovo modello per la dichiarazione di somme in contanti pari o superiori a 10.000 euro.

Il provvedimento introduce, altresì, alcuni importanti chiarimenti sui controlli effettuati sul denaro contante, in entrata e in uscita dal territorio nazionale.

In particolare, con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, l’Agenzia chiarisce che, nei trasferimenti in entrata e in uscita dal territorio doganale UE, possono rientrare nella definizione di “denaro contante” banconote, monete, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili al portatore, monete d’oro, pepite e lingotti.

Restano al momento fuori, invece, le carte prepagate ma non è escluso che in futuro vengano fatte rientrare nell’ambito di operatività dei controlli valutari al confine. Ai sensi del regolamento UE n. 2018/1672, infatti, sono comprese nel concetto di “denaro contante “anche le carte che contengono valore in moneta o liquidità, o che vi danno accesso e che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegate a un conto corrente. In relazione a ciò, l’Agenzia delle Dogane osserva, tuttavia, che il regolamento unionale non fornisce ulteriori chiarimenti operativi circa le carte che possono essere ricondotte alla nozione di denaro contante. Per poter essere incluse in tale definizione, secondo l’Agenzia, occorre l’adozione di un atto delegato che disponga in tal senso.

Pertanto, ad oggi, sebbene le carte prepagate appaiano incluse nella definizione di denaro contante, non sussiste obbligo di dichiararle in Dogana.

Ancor più ristretto, invece, l’ambito oggettivo di applicazione della dichiarazione per i trasferimenti tra il territorio nazionale e gli altri Paesi membri dell’Unione europea, per i quali, ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008, vi è l’obbligo di dichiarare esclusivamente la movimentazione di banconote, monete metalliche e strumenti negoziabili al portatore, con l’esclusione, dunque, dell’oro e delle monete non aventi corso legale.

Il trattamento sanzionatorio e il sequestro

In caso di omessa dichiarazione, sia la normativa europea relativa alle movimentazioni transfrontaliere del contante sia quella nazionale prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa, la quale si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo o penale correlati al trasferimento del contante.

Ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008, la sanzione può essere contestata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane nell’immediato o entro 90 giorni dal momento in cui il verificatore ha materialmente appreso la notizia del fatto da cui si è potuta presuntivamente dedurre la violazione della norma.

In caso di omessa dichiarazione contestata dalle Dogane, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire è sequestrato dall’Agenzia o dalla Guardia di finanza.

Eccezionalmente, qualora vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro e attività criminose contemplate dalla normativa penale, la sanzione può essere irrogata anche in caso di trasferimento di somme inferiori alla soglia di 10.000 euro. In maniera analoga, la sanzione può essere applicata anche alle ipotesi di c.d. “frazionamento elusivo” (in inglese “smurfing”), ossia in tutti i casi nei quali l’importo superiore a 10.000 euro è stato suddiviso in due o più operazioni realizzate in un arco temporale ravvicinato, o quando la somma complessiva è stata ripartita tra due o più componenti di uno stesso gruppo.

La responsabilità dell’accompagnatore e del minorenne

Un’altra ipotesi di illecito riguarda il trasporto, da parte di un’unica persona fisica, di denaro contante, di importo pari o superiore alla soglia di 10.000 euro, ma per conto di un accompagnatore: anche in questo caso, a prescindere dalle motivazioni, il soggetto che trasporta il contante senza adempiere all’obbligo dichiarativo sarà sanzionabile, ai sensi della disciplina illustrata. La definizione di “portatore” del denaro contante, contenuta nel regolamento UE n. 2018/1672, prescinde dalla titolarità o riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.

Allo stesso modo, in caso di omessa dichiarazione, le stesse sanzioni descritte si applicano anche al soggetto minorenne per il tramite del suo rappresentante legale al quale, ove possibile, devono essere consegnati immediatamente eventuali atti di contestazione delle violazioni delle norme valutarie.

Nautica: dichiarazione valutaria del denaro contante

Successivamente l’Agenzia delle Dogane ha introdotto nuove istruzioni per gli operatori che lavorano nel settore marittimo e diportistico, al fine di agevolare gli adempimenti dichiarativi e l’esecuzione dei controlli doganali.

La circolare n. 15/D del 2024 riconosce a tutti i mezzi adibiti alla navigazione che trasportano somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro la possibilità di assolvere l’obbligo della dichiarazione valutaria a semplice mezzo PEC, presso l’Ufficio doganale competente per territorio. Tali nuove modalità, applicabili al settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e alla nautica da diporto, prescindono dunque dalla consegna fisica della dichiarazione al momento del passaggio alla frontiera e consentendo una notevole semplificazione dell’iter procedurale. Non potendo più ottenere un riscontro immediato circa l’esattezza della compilazione, non sarà previsto il rilascio di un visto di convalida all’atto della dichiarazione.

Affinché le nuove previsioni possano concretamente operare, è necessario che il denaro non sia materialmente sbarcato o imbarcato dall’imbarcazione. In altri termini, le liquidità, contenute nelle c.d. “casse di bordo”, comunque nella disponibilità dei passeggeri presenti sul mezzo, dovranno restare all’interno dell’imbarcazione quando questa si trovi nel porto di arrivo o partenza. Nel diverso caso in cui si debba procedere alle operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, è invece previsto che i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi si rechino fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per territorio, per il deposito e la registrazione della dichiarazione. Se l’approdo o lo sbarco avvengono al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio o in un Comune in cui non sia presente una dogana, la dichiarazione dovrà essere anticipata a mezzo PEC e consegnata presso il medesimo Ufficio, o quello limitrofo, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla partenza. In ogni caso, il denaro contante oggetto della dichiarazione valutaria dovrà essere messo materialmente a disposizione della dogana, se richiesto ai fini di controllo.

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