Accertamento tecnico preventivo in Dogana per conoscere l’aliquota IVA

Con l’avviso del 23 aprile 2024 l’Agenzia delle Dogane ha diffuso un nuovo modulo per le istanze di accertamento tecnico preventivo della classificazione doganale, fino a oggi previste in forma libera.

Il nuovo modello di istanza per la definizione della classifica doganale

Con tale provvedimento la Dogana ha inteso conferire nuova dignità a uno strumento poco utilizzato dagli operatori ma idoneo a determinare la classificazione doganale della merce ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, anche in assenza di operazioni di import ed export.

Sono moltissimi gli spunti pratici utili per gli operatori.

Conoscendo in anticipo se si ha diritto o meno a un’aliquota IVA agevolata, per esempio, è possibile evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’utilizzo del nuovo modello d’istanza, il cui fac-simile è disponibile sul portale ADM, consente, dunque, di determinare la classifica tariffaria della merce senza che sia necessario ricorrere al più complesso meccanismo delle ITV (Informazioni tariffarie vincolanti).

L’importanza della classificazione doganale e delle ITV

Per le aziende che operano nel commercio internazionale è indispensabile poter individuare la corretta classificazione doganale dei prodotti. Per questo motivo, ciascun bene è identificato tramite uno specifico codice numerico, che tiene conto delle sue caratteristiche essenziali e della sua funzione (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, Panasonic).

Da questo punto di vista, le Informazioni Tariffarie Vincolanti giocano un ruolo fondamentale nella tutela del legittimo affidamento dell’operatore, il quale ha diritto a un’omogenea applicazione da parte di tutti gli Stati membri, della stessa classificazione doganale per il medesimo prodotto. Si tratta di decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per armonizzare la normativa doganale e facilitarne l’applicazione. Dopo che un importatore ha richiesto e ottenuto l’ITV, infatti, nessuna Dogana (di qualsiasi Stato membro UE) potrà contestare tale classificazione.

L’Agenzia delle Dogane ha in più occasioni ha sottolineato l’importanza delle ITV, come strumento di compliance, in grado di favorire la collaborazione fra le Autorità doganali e gli operatori economici, annullando al contempo il rischio, i costi e le incertezze dei dubbi inerenti la corretta voce doganale di un bene.

La procedura per l’ottenimento delle ITV, tuttavia, può essere molto articolata oltre che sottoposta a lunghe tempistiche (almeno 120/150 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza sul portale dei servizi doganali).

Teoricamente, inoltre, l’ITV deve essere direttamente collegata a una manifestazione dell’interesse ad agire, ossia alla volontà attuale o futura del richiedente di compiere un’operazione di importazione o di esportazione avente a oggetto proprio la merce per la quale si chiede la verifica della classifica.

L’accertamento tecnico, al contrario, costituisce uno strumento amministrativo preventivo, per la richiesta del quale non è necessario aver previamente compiuto (o avere l’intenzione di compiere) un’operazione commerciale di carattere internazionale. Tale peculiarità fa sì, dunque, che lo strumento in questione possa fungere da valida alternativa all’istituto delle ITV, in quanto utilizzabile da tutti gli operatori che intendono realizzare una cessione di beni, non necessariamente all’estero o verso un Paese extra-UE.

L’accertamento preventivo può essere successivamente utilizzato per chiedere all’Agenzia delle Entrate, mediante un’ulteriore istanza di interpello, la definizione della corretta aliquota IVA applicabile alle medesime merci accertate.

Struttura e funzionamento del nuovo modello

L’avviso delle Dogane del 23 aprile si pone in linea di continuità rispetto ai contenuti della circolare n. 32/2010 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale era stata definita la suddetta procedura di accertamento preventivo e successivo interpello.
Il nuovo modello di istanza deve essere trasmesso all’indirizzo PEC dell’Agenzia ([email protected]), pena l’inammissibilità della stessa, corredata dal documento di identità del soggetto richiedente. Il modulo, scaricabile dal portale ADM, richiede l’inserimento dei seguenti dati e informazioni:

Dati richiesti

Informazioni personali

Generalità del richiedente (denominazione, sede e partita IVA)

Possesso di certificazione AEO da parte del richiedente, con indicazione degli estremi dell’autorizzazione

Presenza di un eventuale rappresentante doganale, con allegazione della relativa procura

Recapiti di una persona di contatto

Informazioni sulla merce

Classificazione della merce, facoltativamente proposta dal richiedente

Denominazione commerciale e descrizione dettagliata della merce

Altre informazioni

Presenza di pregressi contenziosi sui medesimi prodotti

Eventuali allegati (quali opuscoli, fotografie, campioni merceologici o altro) forniti dal richiedente

Con l’avviso in commento, inoltre, le Dogane hanno fornito le istruzioni (scaricabili anch’esse dal portale ADM) per la corretta compilazione del modulo.

Limiti della procedura

Il procedimento amministrativo illustrato tuttavia può scontrarsi con alcune limitazioni. Non tutte le voci di classifica doganale, infatti, sono citate negli allegati della normativa IVA (D.P.R. n. 633/1972) la quale non risulta sempre aggiornata e allo stesso passo del sistema di classificazione doganale UE (c.d. Nomenclatura combinata, NC). In alcuni casi, pertanto, l’accertamento preventivo può risultare del tutto inutile perché alla voce di classifica accertata non risulta abbinabile nessuna aliquota IVA.

Occorre, inoltre, tenere conto del fatto che la decisione finale dell’Agenzia delle Entrate in merito all’aliquota che deve essere applicata, in riscontro all’interpello immediatamente successivo all’accertamento della Dogana, non si fonda esclusivamente sulla classificazione doganale della merce ma anche sulla funzione e sullo scopo della merce stessa, la quale, spesso, può differire dal mero dato di classifica. Si spiega in quest’ottica la possibilità di allegare, all’interno delle istruzioni compilative del nuovo modulo, eventuali materiali illustrativi utili per comprendere la concreta funzionalità del prodotto.

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