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Accertamento tributario e concordato preventivo biennale: le novità del decreto attuativo

Accertamento Tributario E Concordato Preventivo Biennale: Le Novità Del Decreto Attuativo

Si aggiunge un altro ulteriore importante tassello per la riforma fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 13/2024 contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;

concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento

Per effetto dell’introduzione in via generalizzata dell’istituto del contraddittorio e, in particolare, per effetto della previsione della partecipazione al contribuente, in via preventiva, dello schema di provvedimento quale nuova sequenza procedimentale, nel nuovo impianto regolatorio, come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto non residuano ipotesi di “inviti” ad aderire confezionati al di fuori e dopo il suddetto passaggio procedimentale, con l’eccezione della fattispecie di cui al nuovo art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997 e dei casi dei controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di urgenza e di pericolo per la riscossione.

Per tale ragione si prevede una disposizione generale che includa – oltre all’invito alla formulazione di osservazioni – anche quello alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni, tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente ai fini del contraddittorio.

Si prevede, inoltre, la preclusione – per il contribuente che si sia già avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione – di riproporla successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica in relazione sia alle imposte sui redditi e all’IVA, sia alle altre imposte indirette.

Viene eliminato, all’art. 6, comma 2, il riferimento all’art. 5-ter, come ostativo all’adesione post accertamento e in tal modo vengono introdotti nuovi commi che prevedono la possibilità di presentare istanza di adesione:

– nel caso di avvisi di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero esclusi dall’applicazione del contraddittorio preventivo, entro il termine di presentazione del ricorso;

– nel caso di avvisi di accertamento o rettifica ovvero di atti di recupero cui si applica il contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;

entro 15 giorni dalla notifica di avviso di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero per i quali si applica il contraddittorio preventivo, qualora in detta fase il contribuente abbia presentato solo osservazioni sullo schema di provvedimento;

Nuovi commi prevedono:

– una più chiara configurazione dell’art. 5, come disciplina generale dell’accertamento con adesione, con la previsione della possibilità di attivare il procedimento di adesione su iniziativa nei soli casi in cui l’Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall’obbligo di garantire il contraddittorio preventivo ovvero il contribuente abbia ha presentato un’istanza di adesione ai sensi del novellato art. 6;

– la delimitazione, tramite l’inserimento nell’art. 7 del comma 1-quater, dell’oggetto dell’accertamento con adesione nelle ipotesi in cui il contribuente presenta l’istanza a seguito di notifica di avvisi di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero preceduti dalla notifica dello schema di provvedimento per il quale ha presentato osservazioni.

– l’esplicita previsione della verifica di pagamento dell’importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell’accertamento con adesione;

– l’esplicita previsione dell’applicabilità dell’accertamento con adesione agli atti di recupero;

– l’omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, D.Lgs. n. 218/1997, attesa l’introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente;
– l’introduzione della possibilità per il contribuente con il nuovo art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997 di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come a esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.

Nel caso di adesionecondizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’art. 7.

Nel caso di “adesione condizionata” il termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale.

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.

Ovviamente, in caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme.

Sul punto occorre evidenziare che la locuzione “errori manifesti” fa riferimento a errori che sono esclusivamente e ictu oculi riconoscibili.

Al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, attesa l’introduzione nell’ordinamento dell’istituto del contraddittorio preventive il comma 2 dell’art. 1, alla lettera a), prevede che la competenza all’emissione dell’atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge spetta all’ufficio competente nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione.

Atti di recupero

L’art. 1, comma 2, lettera b) introduce un nuovo art. 38-bis al D.P.R. n. 600/1973 rubricato “Atti di recupero”. In tal modo viene razionalizzato il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

Si tratta di un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede:

– la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni;

distinti periodi di decadenza, dal potere di notifica dell’atto sulla base della diversa tipologia di crediti oggetto di recupero: otto anni in caso di credito inesistente, ovvero 5 anni in caso di credito non spettante, rispettivamente, per il recupero dei crediti non spettanti e per il recupero dei crediti inesistenti;

– il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;

– in caso di mancato pagamento entro il termine, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute;

– l’attribuzione della competenza all’emanazione degli atti, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il precedente periodo di imposta.

Il comma 2 dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973 dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non è dotato di firma digitale.

Notifiche tramite PEC

Con il decreto delegato si introduce l’art. 60-ter, D.P.R. n. 600/1973 in tema di notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale, per cui tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata.

In particolare:

– se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);

– se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), ovvero nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
– se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all’art. 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005 al domicilio digitale professionale risultante dall’Indice di cui all’art. 6-quater o, in mancanza, all’unico domicilio digitale ivi presente;
– se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale, a tale domicilio speciale. Quest’ultimo comma prevede che i soggetti di cui all’art. 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005 possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti direttoriali emanati nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.

La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Evasione fiscale e scambio di informazioni

Il decreto introduce disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino della normativa in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Inoltre, si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.

Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Imposta sui premi di assicurazione

Viene rivista la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Le denunce presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.

Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Come funziona il concordato preventivo biennale

Il titolo II del decreto disciplina l’istituto del concordato preventivo biennale. In particolare, la disposizione introdotta si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:

– Capo I: sono individuate le disposizioni a carattere generale riferibili a tutte le tipologie di contribuenti per le quali si rende applicabile il concordato preventivo biennale;

– Capo II: sono previste le disposizioni del concordato preventivo biennale specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli ISA;

– Capo III: sono disciplinate le norme del concordato preventivo biennale specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;

– Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell’articolato.

Al concordato preventivo biennale possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP.

Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.

Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.

Concordato preventivo biennale per soggetti ISA

Potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti).

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Concordato preventivo biennale anche per forfettari

Potranno aderire al concordato preventivo biennale, in via sperimentale per il solo periodo 2024, anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario. Anche per tali contribuenti si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito comporti l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo.

Accertamenti e concordato preventivo biennale

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

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