L’esigenza di riformare il fisco abbraccia anche la disciplina dell’accertamento che, in prima battuta, dovrà essere semplificata e resa più snella. Infatti, sarà fondamentale l’utilizzo delle tecnologie digitali che potranno consentire di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.
Tra le varie novità:
– la “rivisitazione” del principio del contraddittorio;
– la razionalizzazione delle attività di analisi del rischio;
– l’introduzione di forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali e internazionali;
– l’implementazione dell’utilizzo di tecnologie digitali;
– l’incentivazione dell’adempimento spontaneo del contribuente;
– l’assicurazione della certezza del diritto tributario.
Principio del contraddittorio: cosa potrà cambiare
La volontà è quella di introdurre una disposizione generale che attribuisca al contribuente il diritto a partecipare al procedimento tributario, in aderenza al principio del contraddittorio, seppure con alcune eccezioni, limitate ai controlli automatizzati e a ulteriori forme di accertamento automatizzato.
Allo stesso tempo si obbligherà l’ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente, generalizzando così la cd. motivazione rafforzata, ora prevista per limitate fattispecie.
Tecnologie digitali per un accertamento più moderno
Ormai l’universo tecnologico è sempre più evoluto e accompagna la nostra vita quotidiana. Anche ai fini fiscali, si è pensato di implementarne l’utilizzo, soprattutto delle tecnologie digitali, compresi gli strumenti di intelligenza artificiale, al fine di ottenere – grazie anche all’interoperabilità tra le banche dati – la disponibilità delle informazioni rilevanti, garantendone così il tempestivo utilizzo per:
– prevenire gli errori dei contribuenti;
– circoscrivere l’azione di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minor impatto su cittadini ed imprese, anche in termini di oneri amministrativi, salvaguardando il principio di capacità contributiva, dell’equità sociale e dell’equilibrio delle finanze pubbliche;
– ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.
Adempimento collaborativo: cambiamenti in vista?
– accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso;
– consentire l’accesso anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengano ad un gruppo di imprese, ove almeno un soggetto abbia i requisiti di ammissione richiesti (purché il gruppo adotti particolari accorgimenti);
– introdurre la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
– gestire in regime di adempimento collaborativo anche determinate questioni riferite ad annualità d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
– introduzione di nuove forme di contraddittorio preventivo (tra cui un’interlocuzione preventiva);
– semplificazione delle procedure di regolarizzazione della posizione del contribuente che, in caso di adesione alle indicazioni dell’Ufficio, comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;
– emanazione di un codice di condotta circa i diritti e gli obblighi sia dell’Amministrazione che dei contribuenti;
– regolare l’esclusione dal regime, in caso di violazioni fiscali non gravi, introducendo un periodo transitorio di osservazione (al termine del quale verrà decisa la fuoriuscita o permanenza nel regime);
– potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime, riducendo le sanzioni amministrative tributarie, alleggerendo le sanzioni penali tributarie.
Concordato preventivo biennale: un nuovo istituto?
Le principali caratteristiche di tale istituto sono così riassumibili:
– il contribuente si impegnerà, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP formula dal fisco;
– irrilevanza (ai fini imposte sui redditi, IRAP e contributi previdenziali obbligatori) di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
– applicazione dell’IVA secondo regole ordinarie (trasmissione telematica dei corrispettivi e fatturazione elettronica);
– decadenza dal concordato se, a seguito di accertamento, emerge che il contribuente non abbia correttamente documentato negli anni del concordato stesso o in quelli antecedenti, i ricavi e compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero avesse commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.