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Accise: a quali soggetti è riconosciuta l’aliquota ridotta

Accise: A Quali Soggetti è Riconosciuta L'aliquota Ridotta

La CTP di Pescara dubita della legittimità costituzionale dell’art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 in riferimento agli artt. 3 e 41 Costituzione. In particolare, le disposizioni censurate prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’accisa gravante sul gasolio commerciale esclusivamente per talune categorie di operatori che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone.

La normativa individua nello specifico le seguenti categorie:

– enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;

– imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

– imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

– imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

– attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Il Caso

La questione è sorta nel corso di un giudizio riguardante un avviso di pagamento emesso, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di un’impresa individuale, esercente attività di trasporto con noleggio di autobus con conducente per il recupero di somme indebitamente restituite. Inizialmente tali somme erano state riconosciute all’impresa sull’erroneo presupposto della spettanza del beneficio fiscale, costituito dall’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa gravante sul gasolio commerciale.

A seguito di un successivo controllo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avrebbe escluso l’impresa dall’agevolazione, che spetterebbe, sulla base della norma censurata, solo alle imprese pubbliche esercenti attività di trasporto a carattere regolare o di linea e non alle imprese private svolgenti attività di trasporto solo occasionale, come quella del contribuente.

La CTP, ritenute «le disposizioni nazionali applicabili al caso di specie», in punto di non manifesta infondatezza, premette che l’agevolazione fiscale non spetterebbe in nessun caso alle imprese private che esercitano attività di trasporto di persone, sia esso regolare o occasionale.

Precisa poi che «la normativa non vieta all’impresa pubblica che effettua il trasporto di passeggeri in modo regolare (con linee definite con partenza ed arrivo, fermate predisposte, rispetto di orari, ecc.), di effettuare anche il noleggio di autobus con conducente, anzi, tale attività è costantemente esercitata da dette imprese».

In quest’ultimo caso, pertanto, l’impresa pubblica usufruirebbe dell’agevolazione per ciascuna delle due diverse attività di trasporto svolte.

Da qui deriverebbe per il giudice a quo la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la medesima tipologia di trasporto di passeggeri, a carattere solo occasionale, se svolta dall’impresa pubblica in modo ancillare rispetto alla principale attività di trasporto regolare, consentirebbe l’applicazione del beneficio fiscale, mentre ne sarebbe esclusa se esercitata dall’impresa privata, che comunque non potrebbe mai godere del beneficio (sia per il trasporto regolare che per quello occasionale).

La medesima esclusione comporterebbe, per il rimettente, anche la lesione dell’art. 41 Cost., incidendo «sulle possibilità di scelta di mezzi e risorse, nonché sull’organizzazione delle stesse», ledendo anche il principio di libera concorrenza tra imprese.

La sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 25 maggio 2023, evidenzia che l’art. 24-ter ricomprende nelle tipologie dei beneficiari dell’agevolazione non solo soggetti pubblici ma anche imprese che possono avere natura privata; sia gli uni che le altre, però, sono, in forza dei rimandi normativi in esso previsti, caratterizzati dallo svolgimento di un’attività di trasporto regolare o di linea, che è tale, secondo quanto stabilisce l’art. 87, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto «l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone».

Il legislatore nazionale, pertanto, ha voluto agevolare il servizio di trasporto regolare: come ratio della previsione dell’aliquota ridotta ha quindi assunto un criterio oggettivo, senza mai discriminare in base alla natura soggettiva dell’esercente.

Dalla agevolazione fiscale in questione è del tutto esclusa l’attività di trasporto occasionale, senza che rilevi da quale soggetto sia esercitata, e quindi anche se svolta da soggetti pubblici dediti prevalentemente all’attività di trasporto regolare.

La Corte ritiene che l’agevolazione in questione, in quanto riferita al trasporto regolare risponde sia a interessi sociali inerenti alla mobilità, in particolare di lavoratori e studenti, sia ad esigenze di tutela dell’ambiente, oggi peraltro precisate nel nuovo testo dell’art. 9 Cost. anche «nell’interesse delle future generazioni».

In relazione al trasporto occasionale il perseguimento di tali interessi ed esigenze, invece, non è normalmente riscontrabile, perlomeno negli stessi termini.

Alla luce di tali considerazioni la Corte Costituzionale ritiene l’agevolazione in riferimento a questa tipologia di mobilità debba essere interpretata in maniera restrittiva.

La Corte conclude quindi dichiarando che, una volta evidenziato che, in caso di “doppia attività” di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, le imprese beneficiano dell’agevolazione fiscale esclusivamente per la porzione di attività dedicata al trasporto regolare, appaiono non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, sia la censura riferita all’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio della parità di trattamento, sia quella relativa all’art. 41 Cost., prospettata anche con riguardo alla lesione della libera concorrenza tra imprese.

A cura della Redazione

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