Accise sui prodotti energetici: quando il depositario può arrestare l’efficacia del provvedimento di sospensione

Con la Circolare n. 15/2003 del 9 giugno 2023, considerata la portata decisamente innovativa del decreto ministeriale 17 maggio 2023 che, in attuazione della fonte primaria, dà ingresso ad un assetto che mette in grado il depositario autorizzato (depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e dei depositi commerciali di prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi) di arrestare l’efficacia del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale emesso dall’Ufficio delle dogane, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli passa in rassegna i profili di maggiore interesse della normativa stessa.

Prosecuzione transitoria della gestione del deposito fiscale

Introduttore necessario dell’istanza prevista dall’art. 23, comma 12, del TUA di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale è il procedimento di sospensione della relativa autorizzazione instaurato dall’Ufficio delle dogane sulla base delle risultanze negative della verifica annuale della permanenza delle condizioni per l’esercizio dell’impianto di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo art. 23 del D.Lgs. n. 504/95.

Riscontrata siffatta carenza, oltreché l’ordinario contenuto, l’Ufficio delle dogane comunica all’esercente l’avvio del suddetto procedimento, rendendolo edotto della possibilità di richiedere, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della medesima comunicazione, la prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale previa prestazione della garanzia di fonte legislativa, della quale viene riportato l’importo da versare.

L’efficacia del provvedimento di sospensione è subordinata alla mancata costituzione della garanzia nella forma consentita, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo. Ciò sempreché il depositario autorizzato, nella fase iniziale del procedimento di che trattasi, abbia presentato l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività dell’impianto di stoccaggio di prodotti in regime sospensivo.

A fronte di regolare costituzione della garanzia e quindi perfezionata l’istanza entro la scadenza prefissata, l’Ufficio delle dogane comunica all’esercente che gli è consentito proseguire l’esercizio del deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, a monte ricevuta. Il provvedimento di sospensione resta, conseguentemente, privo di ogni effetto.

Regime della garanzia

L’art. 3 del decreto ministeriale in parola, ha ad oggetto le disposizioni sulla garanzia che il depositario autorizzato è tenuto a prestare per consentire la prosecuzione di dodici mesi della gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale e, in particolare, richiama le modalità di costituzione, la validità temporale imposta e l’obbligo inderogabile di costante adeguamento dell’importo da versare all’accisa dovuta sulle immissioni in consumo mensili.

L’esercente presta la garanzia in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale; a tutela dell’interesse fiscale, essa deve avere validità temporale almeno fino alla scadenza di pagamento dell’accisa dovuta dal depositario autorizzato sui prodotti immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento ovvero l’ultimo mese utile di prosecuzione transitoria.

Qualora si realizzino circostanze che determinano un incremento della garanzia effettivamente prestata (es., maggiori volumi di estrazioni, inasprimento dell’imposizione) il depositario autorizzato è tenuto in ogni caso ad adeguarla sempre in denaro o in titoli di Stato al valore nominale. Sullo stesso esercente grava l’onere di informare l’Ufficio delle dogane dell’avvenuto adeguamento, per ciascun intervento che si renda necessario, entro il primo giorno lavorativo successivo.

Disciplina transitoria

Al fine di individuare i soggetti interessati dalla misura introdotta, entro il 29 giugno 2023 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), ciascun Ufficio delle dogane ha l’onere di individuare gli esercenti nei cui confronti:

abbia adottato tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022) e il 29 maggio 2023 (data di pubblicazione del decreto ministeriale) un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/95. L’attività del deposito fiscale deve risultare sospesa alla data del 29 maggio 2023;

abbia comunicato entro il 29 maggio 2023 (data di pubblicazione del decreto ministeriale) l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale. Il depositario autorizzato deve trovarsi, alla data del 29 maggio 2023, in costanza di esercizio dell’impianto in regime di deposito fiscale.

Gli Uffici delle dogane comunicano quindi agli operatori così identificati che possono presentare, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della medesima comunicazione, l’istanza per esercitare l’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi, condizionatamente alla prestazione della garanzia di cui all’art. 3 del decreto ministeriale.

Il gestore che intenda avvalersi della facoltà di esercitare in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale allega all’istanza presentata all’Ufficio delle dogane la documentazione relativa all’avvenuta costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 3 del decreto ministeriale.

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