Accise, termini più ampi per le richieste di rimborso
- 10 Ottobre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il biennio decorre dalla data in cui si realizza il presupposto del beneficio. La Cassazione fa chiarezza con cinque sentenze sul versamento indebito
di Marco Mobili e Giovanni Parente
3′ di lettura
Svolta della Cassazione sui tempi a disposizione per la richiesta di rimborso delle accise derivante dall’applicazione di una norma agevolativa. Con cinque sentenze gemelle (dalla 24259 alla 24263 depositate lo scorso 30 settembre) la Suprema corte fissa due paletti in relazione alla richiesta di rimborso, mettendosi in scia alle conclusioni già raggiunte in materia dalla Corte di giustizia Ue. Da un lato, sancisce che il termine biennale per la restituzione del credito per le accise decorre «dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio». Dall’altro, viene espressamente previsto che il rimborso a causa di esonero o agevolazione è un’ipotesi completamente diversa rispetto alla restituzione per indebito versamento delle accise. Solo in quest’ultimo caso il termine dell’istanza diventa più restrittivo e decorre dalla «data del pagamento».
Le pronunce nascono dalla presentazione dell’istanza di rimborso delle accise versate in relazione a prodotti petroliferi destinati agli usi istituzionali delle Forze armate. Nel complesso tra tutte e cinque le sentenze erano in ballo poco meno di 1,6 milioni di euro di rimborsi. Rimborsi che erano stati negati per tardività dell’istanza. Da qui l’impugnazione in cui la società?interessata ha fatto notare che la presentazione dell’istanza era stata possibile solo dopo aver ottenuto dalle forze armate dell’attestazione dell’effettiva destinazione dei carburanti ceduti a fini istituzionali: la condizione necessaria per ottenere il rimborso. E in questo caso l’attestazione del Comando militare ha natura costitutiva del diritto al beneficio fiscale e nessuna agevolazione può essere riconosciuta in sua assenza. Le ragioni della società contribuente sono stati riconosciute sia in primo che in secondo grado. E ora anche la Cassazione riconosce la validità delle conclusioni dei giudici di merito, respingendo il ricorso dell’agenzia delle Dogane. «Il diritto all’esenzione o, comunque, ai benefici agevolativi, infatti, trova il suo fondamento – sottolinea la Cassazione – nell’esistenza della pregressa obbligazione (che integra, in quanto tale, solo un presupposto in fatto del diritto), nonché nell’attestazione, rilasciata dall’Ente militare, che i prodotti energetici sono stati “utilizzati esclusivamente per fini consentiti”, sicché ha ad oggetto una autonoma (seppur collegata alla precedente) obbligazione e un distinto, e contrapposto al primo, rapporto giuridico». E, sempre secondo i giudici di legittimità, «non è assimilabile l’intervenuto perfezionamento dei requisiti per l’attribuzione del diritto di esenzione a una causa sopravvenuta di indebito: l’originaria obbligazione – continuano le sentenze in questione – resta inalterata ed è compiutamente definita, neppure essendo posta in dubbio la sua consistenza; la nuova obbligazione, invece, ha presupposti autonomi anche se trova il suo necessario antecedente giuridico nella precedente obbligazione, cui si correla limitatamente alla determinazione dell’importo». Il richiamo all’articolo 14 del Testo unico delle accise (tra l’altro oggetto di modifiche con il Dl 193/2016 con un intervento definito dalla Cassazione «in consonanza agli orientamenti della Corte di giustizia») va, pertanto, inteso come limitato alla «procedura di accredito» senza che si possa estendere all’«indicazione, per la decorrenza del termine, della “data del pagamento”, che costituisce il riferimento proprio solamente della precedente obbligazione e non della nuova».
Conclusioni che, come fa notare il difensore della società l’avvocato Francesco Fratini, nell’allinearsi «agli standard giuridici internazionali più avanzati, riescono a contemperare il principio di certezza nei rapporti giuridici con quello di effettività dei diritti attribuiti a cittadini e imprese, in una disciplina tradizionalmente inderogabile come quella in materia di decadenza dei diritti». Del resto, è proprio la Cassazione a ricordare come la Corte di giustizia abbia ritenuto «a più riprese» che sono «contrarie al principio di effettività le discipline nazionali che escludevano il diritto al rimborso per essere il termine già integralmente decorso prima che il contribuente avesse la possibilità stessa di proporre la relativa istanza».