Acconti IRPEF 2025 a tre aliquote: quanto si risparmia

Acconti IRPEF 2025 calcolati con tre aliquote e non più con quattro. È quanto prevede il D.L. n. 55/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025, che risolve il “pasticcio” legislativo derivante dal mancato coordinamento tra il D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo della riforma IRPEF-IRES) e la legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), in relazione alla riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre: la riduzione, prevista inizialmente, solo in via temporanea per il 2024 è stata poi stabilizzata a regime dal 2025. Il decreto evita così che i contribuenti effettuino un versamento di fatto non dovuto, in considerano della riduzione degli scaglioni IRPEF. Un esempio illustra gli effetti della modifica.
Viene così sterilizzata la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 216/2023 che dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che prevedevano la riduzione da 4 a 3 delle aliquote IPREF per scaglioni di reddito.

Di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025, si sarebbe dovuta tenere in considerazione la disciplina in vigore per l’anno 2023.

La problematica venutasi a creare

È ormai storia nota che l’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 216/2023 ha stabilito per il solo anno 2024 una riduzioneda quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF; si è infatti passati da 4 aliquote (23%, 25%, 35% e 43%) a 3 aliquote (23%, 35%; 43%) e da 4 scaglioni (fino a 15.000 euro, oltre 15.000 fino a 28.000, oltre 28.000 fino a 50.000 e oltre 50.000) a 3 scaglioni (fino a 28.000, oltre 28.000 fino a 50.000 e oltre 50.000).
Il comma 2 dell’art. 1 ha inoltre innalzato da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assi.000ti, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR.
Tali misure – che all’atto della loro introduzione dovevano avere unicamente applicazione transitoria nel solo periodo d’imposta 2024, sono state confermate a regime dalla legge di Bilancio (legge n. 207/2024) a decorrere dal 2025.

Tuttavia, il legislatore non aveva eliminato la clausola di salvaguardia e, di conseguenza, anche per il calcolo degli acconti 2025 il contribuente avrebbe dovuto dare riferimento alla disciplina vigente nel 2023.

Tale dimenticanza avrebbe potuto determinare per molti contribuenti dei rincari nella determinazione degli acconti 2025, dal momento che gli stessi si sarebbero potuti trovare nella spiacevole situazione di una dichiarazione liquidata a importo zero, ma ugualmente costretti a versare gli acconti.

Un esempio

Si supponga che il signor Bianchi sia titolare di un reddito complessivo pari a 45.000 euro e che possa beneficiare di detrazioni relative a spese mediche e interessi per mutuo contratto per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale pari a 2.500 euro.

Applicando la disciplina fiscale vigente fino al 2023, ossia:

Reddito per scaglioni

Aliquote

fino a 15.000 euro

23%

oltre 15.000 e fino 28.000 euro

25%

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

35%

oltre 50.000 euro

43%

il signor Bianchi avrebbe avuto la seguente situazione:

Reddito complessivo 2024

45.000

Imposta lorda

12.650

Detrazioni spettanti

2.500

Imposta netta

10.150

Diversamente, applicando la disciplina vigente dal 2024 ossia le tre aliquote IRPEF, ossia:

Reddito per scaglioni

Aliquote

fino a 28.000 euro

23%

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

25%

oltre 50.000 euro

43%

il signor Bianchi avrebbe la seguente situazione:

Reddito complessivo 2024

45.000

Imposta lorda

12.390

Detrazioni spettanti

2.500

Imposta netta

9.890

ossia un risparmio d’imposta pari a 260 euro.

In questo modo si è evitato che i contribuenti effettuino un versamento di fatto non dovuto, in considerazione della riduzione degli scaglioni IRPEF.

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