Nell’IMU sono previste diverse agevolazioni, a livello di
riduzione della base imponile, dell’
aliquota e dell’
imposta, di cui è opportuno tenere conto con l’approssimarsi della scadenza del 16 giugno per il versamento della prima rata dell’
IMU 2023.
Queste agevolazioni possono essere previste:
– da disposizioni specifiche contenute nella normativa IMU;
– da disposizioni contenute in altre normative. In questi casi si parla, in genere, di facoltà a concedere agevolazioni in materia di tributi locali (e pertanto anche per l’IMU). Si è in presenza di agevolazioni di carattere generale.
Quali sono le agevolazioni che possono essere accordate dal Comune?
Le agevolazioni specifiche per l’IMU
Esenzione per l’immobile dato in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o a un ente non commerciale
In base alle disposizioni contenute nell’
art. 1, comma 777, lettera e),
legge n. 160/2019, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’
art. 52,
D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni possono con proprio regolamento stabilire l’esenzione IMU dell’immobile dato in
comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o a ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi
scopi istituzionali o statutari. Si tratta di un’esenzione facoltativa.
Il legislatore fissa alcuni paletti:
– l’esenzione va accordata in sede regolamentare;
– il comodato deve essere a titolo gratuito;
– l’immobile è concesso esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
Le agevolazioni di carattere generale
Accanto all’esenzione innanzi vista, prevista in via diretta per l’IMU, ci sono diverse disposizioni di legge che accordano ai Comuni la facoltà di concedere agevolazioni ed esenzioni nei tributi propri.
In passato, vigente la vecchia IMU, il Ministero dell’Economia e delle finanze è intervenuto sull’argomento in due occasioni:
– con la
circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, in cui ha sostenuto, a proposito dell’
agevolazione a favore delle ONLUS, che la disposizione agevolativa è applicabile anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma;
2) con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU (
D.M. 30 ottobre 2012), ha ripreso quanto già sostenuto con la circolare n. 3/DF/2012 e ha aggiunto che le stesse considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle seguenti agevolazioni previste dall’
art. 1, comma 86,
legge n. 549/1995 e dall’
art. 4, comma 5,
D.Lgs. n. 207/2001.
Si è dell’avviso che questi chiarimenti si possono utilizzare in tutti i casi dove c’è un rimando di carattere generale ai tributi locali/comunali.
Il Comune, pertanto, in sede di predisposizione del regolamento dell’IMU può concedere le agevolazioni qui appresso indicate.
Riduzione/esenzione per le zone precluse al traffico
L’
art. 1, comma 86,
legge n. 549/1995 dispone che i Comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza fino alla totale esenzione (e pertanto anche per l’MU) per gli
esercizi commerciali e artigianali situati in
zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
Si tratta di una agevolazione facoltativa.
Da evidenziare che ad avviso del Consiglio di Stato (sez. V, decisione n. 2341/2007) la disposizione legislativa, in quanto diretta all’attribuzione di un beneficio in deroga alla generale norma deve considerarsi di carattere speciale e, pertanto, di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva. Del beneficio che essa consente di elargire, quindi, possono fruire soltanto le categorie di soggetti espressamente individuate, vale a dire “gli esercizi commerciali ed artigianali” ovvero quelli nei quali si esercita un’impresa commerciale o artigianale. L’attività alberghiera, invece, in quanto diretta a fornire, dietro corrispettivo, l’uso di locali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni varie di prodotti attraverso un’adeguata opera tecnica di organizzazione, è annoverata tra le attività tipicamente industriali, proprio perché diretta alla produzione e somministrazione di servizi e non alla semplice intermediazione degli stessi, che è l’attività che caratterizza l’impresa commerciale.
Riduzione/esenzione per le ONLUS
L’
art. 21,
D.Lgs. n. 460/1997 consente ai Comuni di deliberare nei confronti delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza (e pertanto anche per l’IMU) e dai connessi adempimenti.
Sembra che non sia così.
Il MEF lo fa “rivivere” nelle istruzioni per la
compilazione della dichiarazione IMU ENC (
D.M. 4 maggio 2023), in cui è detto che “vale la pena di ricordare che nell’ambito del requisito soggettivo di cui all’
art. 7, comma 1, lett. i), del
D.Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al
D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, “la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell’attività di fatto dallo stesso svolta”.
Tuttavia, è bene sottolineare che l’art. 21 di quest’ultimo provvedimento prevede che “i Comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”.
Si tratta di una agevolazione facoltativa. Da evidenziare che il Comune può deliberare – oltre alla riduzione/esenzione dell’imposta – anche agevolazioni per gli adempimenti dell’imposta (ad esempio l’esonero della presentazione della dichiarazione).
Riduzione/esenzione per le aziende pubbliche di servizi alla persona
L’
art. 4, comma 5,
D.Lgs. n. 207/2001 stabilisce che i Comuni possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
Si tratta di un’agevolazione facoltativa. I Comuni possono, nei tributi di loro pertinenza (e pertanto anche per l’IMU) concedere:
– la riduzione dell’imposta;
– l’esenzione dal pagamento.
Riduzione/esenzione per gli operatori economici in aree con meno di 3.000 abitanti
L’
art. 10, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 114/1998 stabilisce che agli operatori, che operano nei Comuni, nelle frazioni e nelle altre aree con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, gli enti locali possono accordare particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi di loro competenza (e pertanto anche per l’IMU).
Si tratta di un’agevolazione facoltativa.
Riduzione/esenzione per le attività effettuate in posteggi posti in aree con meno di 3.000 abitanti
L’
art. 28, comma 17,
D.Lgs. n. 114/1998 dispone che il Comune, al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle zone urbane, montane ed insulari, può stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i propri tributi (e pertanto anche per l’IMU) per le attività effettuate su posteggi posti in Comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
Si tratta di un’agevolazione facoltativa.
Riduzione dell’aliquota in caso di autorizzazione pagamento mediante domiciliazione bancaria
L’
art. 118-ter,
D.L. n. 34/2020 stabilisce che gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una
riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante
autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
La norma è di carattere generale e si applica anche all’IMU.
Queste le regole:
– la riduzione è facoltativa;
– è necessaria una deliberazione del Comune;
– la riduzione è fino al 20%.
Nella delibera il Comune dovrà fissare la misura che vuole applicare
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