Acconto IVA 2023: quale metodo di calcolo utilizzare

Entro il termine del 27 dicembre 2023 deve essere versato l’acconto IVA, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Ai fini della determinazione dell’acconto, per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell’1%.

Soggetti interessati ed esonerati

Sono obbligati a versare l’acconto IVA i contribuenti che effettuano:

Non sono, invece, tenuti al versamento dell’acconto IVA:

– i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023;

– i soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nel corso del 2023, ma in ogni caso anteriormente:

a) al 1° dicembre 2023, se contribuenti mensili; ovvero

b) al 1° ottobre 2023, se contribuenti trimestrali;

– i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2022, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;

– i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2022, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2022 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA;

– i soggetti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno in corso con un’eccedenza detraibile d’imposta;

– i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2023;

– le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;

– i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;

– i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione con il meccanismo dello split payment, di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Come calcolare l’acconto IVA

Con il metodo storico

L’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione dell’anno 2022. Per i contribuenti mensili si tratta dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 2002, mentre per i contribuenti trimestrali occorre fare riferimento all’IVA a debito del quarto trimestre 2022 (per i trimestrali “per natura”) o all’IVA a debito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2022 (per i trimestrali “per opzione”).

Per la determinazione dell’acconto, è possibile quantificare l’importo da versare estrapolando i dati dalla dichiarazione IVA relativa al 2022.

È così possibile applicare le seguenti formule, facendo riferimento ai righi dei quadri VH e VL:

– per i contribuenti mensili:

acconto = [VH15 (campo debiti) + VH17] x 88%;

– per i contribuenti trimestrali speciali”:

acconto = [VH16 (campo debiti) + VH17] x 88%;

– per i contribuenti trimestrali per opzione”:

acconto = [VL38 + VH17 – VL36] x 88%.

La determinazione dell’acconto, per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali speciali, può essere effettuata in base ai dati esposti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche relativa, rispettivamente, al mese di dicembre 2022 e al quarto trimestre del 2022. In particolare:

– per i contribuenti mensili:

acconto = (VP13 + VP14) x 88%;

– per i contribuenti trimestrali “speciali”:

acconto = (VP13 + VP14) x 88%.

Con il metodo previsionale

L’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2023, cioè per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) e per il quarto trimestre (per i trimestrali “per natura”), ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”).

Ai fini dell’individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno; pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrati-va prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto.

Al fine di rendere omogenei l’importo relativo al dato storico e quello previsionale, quest’ultimo deve essere considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Con il metodo della liquidazione anticipata

Si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2023 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2023 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.

In sostanza, l’importo da versare, nella misura del 100%, è ottenuto sommando algebricamente i seguenti elementi:

1. (con segno +) l’IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi per il periodo:

1° dicembre 2023-20 dicembre 2023, se i contribuenti effettuano le liquidazioni con cadenza mensile;

1° ottobre 2023-20 dicembre 2023, se i contribuenti effettuano le liquidazioni trimestralmente;

2. (con segno +) l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre 2023 e il 20 dicembre 2023, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;

3. (con segno -) l’IVA a credito relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo:

1° dicembre 2023-20 dicembre 2023, per i contribuenti mensili;

1° ottobre 2023-20 dicembre 2023, per i contribuenti trimestrali;

4. (con segno -) l’IVA a credito relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);

5. (con segno -) l’eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre 2023 o terzo trimestre 2023).

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