Accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili in Italia: quando è esente da bollo e registro
- 20 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’art. 19 citato prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
La disposizione è stata oggetto di vaglio costituzionale in diverse occasioni.
L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge.
In particolare, come chiarito dai giudici di legittimità, l’elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell’ottica di favore con cui il legislatore vede tale modalità di definizione. Ciò con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto “necessario” (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) quanto a quelli di contenuto “eventuale” (patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l’instaurazione del regime di vita separata).