Con la risposta a interpello n. 351 del 20 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’
art. 19,
legge n. 74/1987 in caso di
accordo di divorzio stipulato all’estero concernente
beni immobili siti in Italia.
L’art. 19 citato prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
La disposizione è stata oggetto di vaglio costituzionale in diverse occasioni.
Con la
circolare 21 giugno 2012, n. 27/E è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui all’
art. 19,
legge n. 74/1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Al riguardo, la
Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4144, ha affermato che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.
L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge.
In particolare, come chiarito dai giudici di legittimità, l’elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell’ottica di favore con cui il legislatore vede tale modalità di definizione. Ciò con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto “necessario” (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) quanto a quelli di contenuto “eventuale” (patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l’instaurazione del regime di vita separata).
Nel caso in cui le parti abbiamo proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e il deposito presso il notaio italiano costituisca “condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio”, la tassazione del relativo atto può avvenire ai sensi dell’
art. 19,
legge n. 74/1987, ossia in
esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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