L’ANAC ha approvato con delibera n. 251 del 2023 il Regolamento che individua la procedura per l’accreditamento al sistema di registrazione e profilazione dell’OIV (e degli altri organismi con funzioni analoghe) alla piattaforma da utilizzare per lo svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023 e per produrre la relativa attestazione da convalidare e trasmettere all’Autorità entro il 31 luglio 2023.
Il CNDCEC ha pubblicato una informativa in data 27 giugno 2023 riguardante la delibera ANAC n. 251 del 17 giugno 2023: Attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità.
Con tale delibera l’ANAC ha approvato il Regolamento che individua la procedura per l’accreditamento al sistema di registrazione e profilazione dell’OIV (e degli altri organismi con funzioni analoghe) alla piattaforma da utilizzare per lo svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023 e per produrre la relativa attestazione da convalidare e trasmettere all’Autorità entro il 31 luglio 2023.
L’accreditamento, disponibile dal 23 giugno, è prerequisito per accedere all’applicativo web che sarà messo a disposizione a partire dal prossimo 3 luglio 2023.
Nello specifico, l’OIV (o organismo con funzioni analoghe) deve:
-richiedere e ottenere un’utenza di accesso ai servizi dell’Autorità;
-richiedere il profilo specifico denominato “OIV” (utilizzabile anche in caso di organismo con funzioni analoghe o, in sua assenza, da RPCT), indicando l’ente di appartenenza;
-attivare il processo di validazione online del profilo richiesto, che prevede la convalida da parte dell’ente di appartenenza.
Ai fini dell’accreditamento nella piattaforma saranno raccolti i seguenti dati
– nominativo;
– codice fiscale,
– ente di appartenenza,
– data dell’atto di nomina o di attribuzione delle funzioni,
– link al luogo di pubblicazione del suddetto atto,
– indirizzo di posta elettronica.
Il regolamento chiarisce che, in caso di avvicendamento nel ruolo di OIV, il soggetto subentrante deve attivare la procedura di accreditamento secondo quanto su descritto; la convalida, da parte dell’ente di appartenenza della nuova richiesta di profilo OIV comporterà la sostituzione dell’OIV uscente e la disabilitazione del suo profilo.
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