Accumulo energia da fonti rinnovabili e per bonifica ambientale: cosa indicare nel modello Redditi PF

L’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici determinano il riconoscimento di rilevanti crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state effettuate le spese e le erogazioni stesse.

Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 1° al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha previsto un’agevolazione per le spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici.
Possono beneficiare del credito d’imposta le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (D.L. n. 91/2014).

L’istanza andava presentata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni).

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.

Il bonus consiste in un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

In pratica, si tratta di una detrazione fiscale per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia, collegati a impianti di produzione dell’elettricità alimentati da pannelli fotovoltaici o da altre fonti rinnovabili, già funzionanti e incentivati.

Con provvedimento del 5 aprile 2023, al termine del periodo utile per l’invio delle domande, dal 1° al 31 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la percentuale del bonus sistemi di accumulo, il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, pari al 9,15% delle spese. Alla scadenza dei termini per il bonus sistemi di accumulo, infatti, l’Agenzia ha ricevuto domande per 32.781.559 euro: tuttavia, il bonus sistemi di accumulo aveva un limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro. Di conseguenza, la percentuale del credito d’imposta – che partiva dal 100% nel caso in cui l’ammontare richiesto fosse stato inferiore ai 3 milioni di euro – è risultata pari al 9,1514% (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

Infine, è bene sottolineare che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Ad esempio

Persona fisica che ha sostenuto una spesa documentata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati a impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici pari a 25.000 euro (percentuale del credito spettante è pari al 9,15%).

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Con provvedimento 11 ottobre 2022, n. 382045 l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili.

Credito d’imposta per bonifica ambientale

Se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

Possono usufruire del tax credit, se residenti in Italia, le persone fisiche, gli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, i titolari di reddito d’impresa – indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato – e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Il bonus è pari al 65% della donazione effettuata e spetta alle persone fisiche e agli ENC nel limite del 20% del reddito imponibile, e ai titolari del reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Usufruiscono dell’agevolazione le donazioni destinate alla bonifica ambientale di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente, alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto, al contenimento o rimozione dei fattori che determinano il dissesto, alla realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate per lo sviluppo e la valorizzazione del verde urbano e periurbano, al recupero di aree dismesse, o alla rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

L’agevolazione spetta anche se la sovvenzione è a favore di soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il tax credit è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione di redditi relativa all’anno in cui è stato riconosciuto e nelle due successive e fino al suo esaurimento.

I titolari di redditi d’impresa, invece, possono utilizzare la somma esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La prima quota annuale del credito è spendibile dal 10 del mese successivo a quello in cui il Ministero ha comunicato l’ammissibilità all’agevolazione, le altre due quote sono utilizzabili negli anni successivi.

Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario, bollettino postale, assegno bancario o circolare, carte di credito, di debito e prepagate.

Ad esempio

Contribuente che ha effettuato erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici per un importo pari a 50.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% (50.000 x 65% = 32.500) e spetta:

– alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile

– ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui

– è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

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Definite, con il D.P.C.M. 10 dicembre 2021, le regole attuative del bonus per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, di bonifica ambientale, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

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