ACE innovativa: come riportare l’agevolazione nel modello Redditi SC 2023
- 15 Luglio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Nell’anno d’imposta 2021
infatti, era possibile usufruire dell’agevolazione ACE, c.d. ACE innovativa, con una percentuale maggiorata al 15%. In particolare, l’agevolazione ACE è suddivisa in due componenti:
– l’ACE innovativa o super ACE (coefficiente 15%), introdotta dal decreto Sostegni bis, applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi al 31 dicembre 2021 rispetto a quella esistente al 31 dicembre 2020 nel limite di 5 milioni di euro, indipendentemente dal patrimonio netto risultante dal bilancio;
1. alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi fino al 2020;
2. alla variazione in aumento del capitale proprio verificatisi nel 2021 eccedente il limite di 5 milioni di euro.
Le due agevolazioni, pur presentando la medesima struttura con riferimento ai soggetti beneficiari, agli incrementi/decrementi rilevanti, all’individuazione della variazione in aumento del capitale proprio, si caratterizzano per alcuni aspetti specifici: oltre al diverso coefficiente applicabile, risultano differenti anche le modalità di individuazione degli incrementi rilevanti (che nel caso dell’ACE ordinaria rilevano pro-rata temporis e nel caso dell’ACE innovativa rilevano per intero) nonché le modalità di utilizzo dell’agevolazione.
Nell’anno d’imposta 2022
L’agevolazione ACE torna ad essere costituita dalla sola componente “ordinaria” (coefficiente 1,3%). Infatti, l’ACE innovativa (coefficiente 15%) era limitata alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
La FAQ dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’agevolazione in misura maggiorata “spetta limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Ordinariamente, quindi, l’agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d’imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d’imposta 2022”.
Viene riferito che nel suddetto periodo d’imposta e in quello successivo la società ha provveduto all’aumento del capitale sociale tramite versamenti in denaro ed in particolare nei seguenti anni solari: 2020, 2021, 2022.
L’istante ritiene che l’assenza del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 rispetto al quale “calcolare la variazione in aumento del capitale proprio avvenuta nel 2021” non osti alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione con riferimento a tutti i citati versamenti effettuati dalla società.
Evidenzia, in particolare che “la norma di riferimento prevede che gli incrementi di capitale proprio, nel periodo d’imposta 2021, rilevano a partire dal primo giorno di tale periodo d’imposta. Questo passaggio normativo, che vale per i conferimenti in denaro avvenuti in un periodo d’imposta normale coincidente con l’anno solare, sembra poter valere anche per gli incrementi effettuati nel 2021 da una società con un primo bilancio di esercizio ultrannuale con chiusura al 31 dicembre 2021? inoltre il rendimento (15%), in quanto commisurato su base annuale, deve essere ragguagliato alla effettiva durata dell’esercizio, ove diversa da dodici mesi. Nel caso specifico oggetto del presente interpello, dunque, avrebbe luogo un “incremento” del 15%, considerato il periodo di imposta superiore ai 365 giorni, in misura pari ai 17 giorni eccedenti l’anno solare (dal 15 al 31 dicembre 2021) per un totale quindi di 381 gg. Tale simile impostazione permette, in sostanza, di beneficiare del rendimento maggiorato sugli apporti di capitale ricevuti dalla società anche in sede di costituzione”.
Secondo l’Agenzia gli elementi rafforzativi sono di carattere transitorio, in quanto circoscritti al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero il 2021, qualora l’esercizio coincida con l’anno solare).
Da ciò deriva che la super ACE non può essere considerata un’agevolazione distinta e indipendente rispetto all’ACE ordinaria, bensì costituisce un rafforzamento dell’agevolazione già esistente, introdotta al fine di tenere conto, in relazione ad un arco temporale circoscritto al periodo di imposta 2021, delle difficoltà economiche causate dalla pandemia.
L’ACE innovativa 2021, in particolare, consiste nell’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15%, nonché nella possibilità di usufruire dell’incentivo anticipatamente sotto forma di credito d’imposta, in alternativa all’ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto.
Il rafforzamento dell’ACE, sia in termini di aliquota maggiorata al 15%, che in relazione alla possibilità di optare per il riconoscimento di credito d’imposta “anticipato” (rispetto alle ordinarie modalità di fruizione dell’ACE ordinaria), risponde alla volontà di incentivare la patrimonializzazione delle imprese danneggiate a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica attraverso una “monetizzazione anticipata” del suddetto beneficio circoscritta al periodo di imposta successivo al 2020.
Tanto premesso, nell’istanza viene affermato che la società è stata costituita a dicembre del 2020 ed ha chiuso il primo esercizio sociale il 31 dicembre 2021 avvalendosi della facoltà di avere un esercizio di durata ultrannuale.
Ciò posto, sulla base del riferito quadro normativo e di quanto dichiarato in istanza, il “periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020” come definito nella normativa che si chiede di interpretare ed ai fini che qui rilevano, va individuato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Come compilare il modello Redditi SC
Appurato quanto sopra, con la FAQ l’Agenzia specifica operativamente la procedura da seguire per la corretta compilazione del modello Redditi SC 2023 in quanto quest’ultimo (relativo al periodo d’imposta 2022), tuttavia, non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal decreto Sostegni bis.
L’Agenzia specifica che l’agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d’imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d’imposta 2022. Per tale motivo, nel quadro RS del modello Redditi SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell’ACE innovativa presenti nel modello dell’anno precedente.
Pertanto, ai fini dell’utilizzo dell’ACE innovativa nel modello Redditi SC 2023, la società dovrà:
– determinarne l’ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello Redditi SC 2022;
– riportare l’agevolazione così calcolata, per la quota non “trasformata” in credito d’imposta ai sensi del comma 3 dell’art. 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello Redditi SC 2023;
– indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all’Agenzia delle Entrate di individuare la fattispecie.