Acquisto prima casa under 36: misuriamo il risparmio

Chi

Coloro che, nell’anno in cui l’atto di acquisto dell’immobile è stipulato:

– non hanno ancora compiuto i 36 anni di età;

– presentano un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui;

Cosa

Il decreto Sostegni bis (art. 64, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’ISEE (di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), non superiore a 40.000 euro annui.
Inoltre, i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti per l’agevolazione under 36 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8), prevista in ragione dello 0,25% (art. 18, D.P.R. n. 601/1973).

Come per gli atti di acquisto prima casa, anche quello di acquisto prima casa under 36 è esente, inoltre, dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Le agevolazioni si applicano anche agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

Le “prime case” sono quelle definite come tali ai fini dell’imposta di registro (nota II-bis all’art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986). Pertanto, i requisiti previsti per l’agevolazione under 36 si aggiungono a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione prima casa. In pratica, quindi, per poter utilizzare il beneficio under 36 è necessario essere (anche) in possesso dei requisiti e condizioni stabiliti per l’acquisto della prima casa. A tal fine, è necessario che l’acquirente:

– abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;

– dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

– dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, con le agevolazioni prima casa. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o stori), oltreché gli acquisti di uffici e studi privati (categoria A/10).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Come

I benefici under 36 si applicano in presenza dei requisiti e condizioni sopra indicati, che devono essere attestati nell’atto di acquisto.

L’agevolazione si applica a coloro che presentano un valore ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono agevolazioni ed è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell’ISEE.

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni previste dal decreto (art. 3, D.P.C.M. n. 159/2013). Il DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’INPS della DSU. Pertanto, per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2021 (fermo restando che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU).

Atteso che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto. Non è invece possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell’atto (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata a ottobre 2023 a fronte di un atto stipulato a settembre 2023).

Il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. In questi casi, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente (circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E, par. 1).

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in parola, o di decadenza dalle stesse, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste in caso di decadenza delle agevolazioni “prima casa”. Pertanto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Si ritiene che, nel caso di decadenza dalle agevolazioni under 36 ma di permanenza di quella prima casa, siano dovute le imposte “prima casa” (registro al 2%, con un importo minimo pari a 1.000 euro e ipotecaria e catastale pari a 50 euro ciascuna) e la sovrattassa del 30% sulle stesse imposte.

Le agevolazioni in parola non si applicano ai contratti preliminari. In ogni caso, alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra (non è invece recuperabile l’imposta di registro in misura fissa versata al momento della registrazione del preliminare).

Quando

Le agevolazioni under 36 per l’acquisto delle prime case si applicano agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2023 (art. 64, comma 9).

Calcola il risparmio

Per l’agevolazione prima casa under 36 occorre far riferimento alle agevolazioni prima casa con riguardo sia alle tipologie di atti agevolabili sia alla natura degli immobili. Pertanto, in quanto compatibili, trovano applicazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’agevolazione prima casa (si vedano, per esempio, le circolari 1° marzo 2001, n. 19/E, 12 agosto 2005, n. 38/E, 21 febbraio 2014, n. 2/E).

Risparmio %

Caso n. 1

Immobile di valore catastale rivalutato pari a 270.000 euro (applicazione del criterio del prezzo-valore).

Imposte

Prima casa under 36

Prima casa

Altra abitazione

Registro

0

5.400 (2%)

24.300 (9%)

Ipotecaria

0

50

50

Catastale

0

50

50

Totale

0

5.500

24.400

Nel caso in cui l’acquirente chieda un mutuo di 200.000 euro si avrà

Imposte

Prima casa under 36

Prima casa

Altra abitazione

Imposta sostitutiva

0

500 (0,25%)

4.000 (2%)

Totale

0

500

4.000

Imposte

Prima casa under 36

Prima casa

Altra abitazione

Totale generale

0

6.000

28.400

Inoltre, gli acquisti prima casa under 36 e prima casa sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Caso n. 2

Immobile di valore catastale rivalutato pari a 270.000 euro (applicazione del criterio del prezzo-valore) acquistato in comunione dai due coniugi, per i quali costituisce, per entrambi, prima casa.

L’acquisto viene effettuato a ottobre del 2023. Uno dei coniugi è nato nel 1985 mentre l’altro nel 1988.

L’ISEE è inferiore a 40.000 euro annui.

Nei confronti del coniuge nato nel 1985 troveranno applicazione le agevolazioni prima casa ma non quelle prima casa under 36, perché il soggetto ha compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato (2023).

Imposte

Coniuge 1988

Coniuge 1985

Registro

0

2.700

Ipotecaria

0

50

Catastale

0

50

Totale

0

2.800

Caso n. 3

Immobile di valore catastale rivalutato pari a 270.000 euro (applicazione del criterio del prezzo-valore) acquistato in comunione dai due coniugi, per i quali costituisce, per entrambi, prima casa.

L’acquisto viene effettuato a ottobre del 2023. Uno dei coniugi è nato nel 1985 mentre l’altro nel 1988.

L’ISEE è superiore a 40.000 euro annui.

Le agevolazioni prima casa under 36 non possono trovare applicazione nemmeno per il coniuge nato nel 1988 in quanto l’ISEE supera il limite previsto dalla norma.

Imposte

Coniuge 1988

Coniuge 1985

Registro

2.700

2.700

Ipotecaria

50

50

Catastale

50

50

Totale

2.800

2.800

Caso n. 4

Immobile di valore catastale rivalutato pari a 270.000 euro (applicazione del criterio del prezzo-valore) acquistato in comunione dai due coniugi.

L’acquisto viene effettuato a ottobre del 2023. Uno dei coniugi è titolare di altro immobile acquistato con i benefici “prima casa” mentre per l’altro coniuge, nato nel 1988, l’immobile costituisce prima casa.

L’ISEE è inferiore a 40.000 euro annui.

Nei confronti del coniuge nato nel 1985 non possono trovare applicazione le agevolazioni prima casa, per mancanza di uno dei requisiti richiesti (possesso di altro immobile nel territorio dello Stato acquistato con i benefici prima casa).

Imposte

Coniuge 1988

Coniuge 1985

Registro

0

24.300

Ipotecaria

0

50

Catastale

0

50

Totale

0

24.400

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