Adempimenti antiriciclaggio anche per il responsabile del registro per la circolazione digitale?
- 9 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e semplificazione della sperimentazione FinTech
Gli strumenti finanziari in questione, ai sensi dell’art. 2 del decreto, sono quelli disciplinati dal Codice civile:
– le azioni e le obbligazioni;
– i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata;
– gli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano;
– le ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
– gli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
Residuano, infine, gli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera b).
Definizioni alla mano, contenute nel regolamento UE n. 858/2022, la “tecnologia a registro distribuito (DLT)” “consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti” che altro non sono se non un “archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso”.
Per quel che interessa la presente analisi, l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni sul registro distribuito per la circolazione digitale tenuto da un responsabile. Tale figura è ricoperta, per espressa previsione normativa, dall’emittente o da un soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall’emittente, censito, in ragione della funzione, all’interno dell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.
Tale iscrizione, infine, è subordinata al buon esito di un procedimento valutativo condotto dalla CONSOB.
Il responsabile del registro: chi può ricoprire questo ruolo?
Il ruolo in parola può essere ricoperto, all’interno dell’emittente i titoli, da quanti ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, purché idonei allo svolgimento dell’incarico perché in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal TUF, cui va associata una imprescindibile valutazione sul time commitment, che deve risultare congruo rispetto ad altri incarichi già ricoperti e, soprattutto, ai compiti assegnati.
Con riferimento a questi ultimi, il decreto FinTech delinea di fatto l’istituzione di un vero e proprio presidio aziendale dedicato, con una propria struttura lineare e trasparente e un autonomo sistema di controlli anche in chiave ICT, ammettendosi anche il ricorso all’esternalizzazione, a condizione che ogni attività funzionale attribuita in outsourcing costituisca attuazione di una policy adottata al riguardo.
Che si tratti di un ruolo delicato è confermato dal regime di responsabilità patrimoniale cui soggiace il responsabile per i danni derivanti dalla tenuta del registro (contenibili in virtù di polizza assicurativa imposta a carico del soggetto, quale condizione per l’assunzione dell’incarico) tanto verso l’emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, quanto verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all’investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo.
Cosa prevede la legge di conversione del decreto FinTech
La norma, qualora dovesse essere approvata in questi termini la legge di conversione del decreto, andrebbe a creare una nuova categoria di soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio identificandovi i responsabili dei registri:
1) degli emittenti con sede legale in Italia, diversi da banche, intermediari ex art. 106, istituti di pagamento e di moneta elettronica, che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;
2) dei soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli previsti dal TUB e sub 1);
3) dei soggetti individuati con il regolamento alla cui emanazione provvederà la CONSOB.
Al riguardo, in base all’art. 28 del decreto-legge, la CONSOB è legittimata tra l’altro a:
– prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto per l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
– individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti;
– individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonchè per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione.
De jure condendo, ciò che ad oggi non è stimabile è l’impatto dell’emissione e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulle modalità di esecuzione dell’adeguata verifica (ipotizzandone di default la modalità “a distanza”) e, soprattutto, l’emersione anche solo dei ragionevoli motivi di sospetto, di natura qualitativa e quantitativa, ai fini delle SOS: tali elementi meriterebbero ulteriori approfondimenti in vista di una probabile appendice normativa ad hoc.