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Adempimenti antiriciclaggio anche per il responsabile del registro per la circolazione digitale?

Adempimenti Antiriciclaggio Anche Per Il Responsabile Del Registro Per La Circolazione Digitale?
Il disegno di legge di conversione del decreto FinTech (D.L. n. 25/2023), approvato in via definitiva dalla Camera, prevede l’introduzione di una nuova disposizione, l’art. 26-bis, in base alla quale i responsabili dei registri per la circolazione digitale rientrerebbero nel novero dei soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, imponendo una conseguente modifica di tale ultima norma.

Emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e semplificazione della sperimentazione FinTech

Il D.L. n. 25/2023 ha tratto origine dalla necessità e urgenza di adottare e pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni per conformare l’ordinamento nazionale alla modifica normativa europea (direttiva n. 2014/65/UE) in materia di mercati degli strumenti finanziari cui è connessa la nuova definizione degli stessi, includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Da qui, l’indefettibilità di una disciplina in materia di emissione e circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT), emanata – in prima istanza – a tutela della competitività degli operatori nazionali rispetto ai competitors europei.

Gli strumenti finanziari in questione, ai sensi dell’art. 2 del decreto, sono quelli disciplinati dal Codice civile:

– le azioni e le obbligazioni;

– i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata;

– gli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano;

– le ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;

– gli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;

– le azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’art. 1, comma 1, lettera l), del TUF.

Residuano, infine, gli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera b).

Definizioni alla mano, contenute nel regolamento UE n. 858/2022, la “tecnologia a registro distribuito (DLT)” “consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti” che altro non sono se non un “archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso”.

Per quel che interessa la presente analisi, l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni sul registro distribuito per la circolazione digitale tenuto da un responsabile. Tale figura è ricoperta, per espressa previsione normativa, dall’emittente o da un soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall’emittente, censito, in ragione della funzione, all’interno dell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.

Tale iscrizione, infine, è subordinata al buon esito di un procedimento valutativo condotto dalla CONSOB.

Il responsabile del registro: chi può ricoprire questo ruolo?

Il ruolo in parola può essere ricoperto, all’interno dell’emittente i titoli, da quanti ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, purché idonei allo svolgimento dell’incarico perché in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal TUF, cui va associata una imprescindibile valutazione sul time commitment, che deve risultare congruo rispetto ad altri incarichi già ricoperti e, soprattutto, ai compiti assegnati.

Con riferimento a questi ultimi, il decreto FinTech delinea di fatto l’istituzione di un vero e proprio presidio aziendale dedicato, con una propria struttura lineare e trasparente e un autonomo sistema di controlli anche in chiave ICT, ammettendosi anche il ricorso all’esternalizzazione, a condizione che ogni attività funzionale attribuita in outsourcing costituisca attuazione di una policy adottata al riguardo.

Che si tratti di un ruolo delicato è confermato dal regime di responsabilità patrimoniale cui soggiace il responsabile per i danni derivanti dalla tenuta del registro (contenibili in virtù di polizza assicurativa imposta a carico del soggetto, quale condizione per l’assunzione dell’incarico) tanto verso l’emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, quanto verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all’investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo.

Cosa prevede la legge di conversione del decreto FinTech

Il disegno di legge AC 1115 (approvato dal Senato e all’esame della Camera) prevede l’introduzione nel corpo del decreto di una nuova norma, l’art. 26-bis, rubricato “Disciplina antiriciclaggio”, in base al quale “i responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

La norma, qualora dovesse essere approvata in questi termini la legge di conversione del decreto, andrebbe a creare una nuova categoria di soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio identificandovi i responsabili dei registri:

1) degli emittenti con sede legale in Italia, diversi da banche, intermediari ex art. 106, istituti di pagamento e di moneta elettronica, che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

2) dei soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli previsti dal TUB e sub 1);

3) dei soggetti individuati con il regolamento alla cui emanazione provvederà la CONSOB.

Al riguardo, in base all’art. 28 del decreto-legge, la CONSOB è legittimata tra l’altro a:

– prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto per l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

– individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti;

– individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonchè per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione.

Sempre il disegno di legge di conversione, con un esercizio di coordinamento normativo cui gli interpreti non sono abituati, va coerentemente ad incidere sull’impianto normativo del D.Lgs. n. 231/2007 abrogando la lettera a) del comma 5 dell’art. 3 e introducendo il nuovo comma 6-bis in base al quale “rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale”.

De jure condendo, ciò che ad oggi non è stimabile è l’impatto dell’emissione e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulle modalità di esecuzione dell’adeguata verifica (ipotizzandone di default la modalità “a distanza”) e, soprattutto, l’emersione anche solo dei ragionevoli motivi di sospetto, di natura qualitativa e quantitativa, ai fini delle SOS: tali elementi meriterebbero ulteriori approfondimenti in vista di una probabile appendice normativa ad hoc.

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