È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12/01/2024 il decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023).
Tantissime le novità per snellire il carico degli adempimenti tributari. In tema di dichiarativi si amplia la platea per accedere alla precompilata – grazie all’inclusione dei contribuenti titolari di partita IVA – e per utilizzare il modello 730, con la previsione graduale di utilizzare il modello semplificato per tutte le tipologie di reddito percepito.
calendario fiscale viene riscritto e, tra le novità, il legislatore dispone l’anticipo al 30 settembre del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP (e, dal 2025, l’invio sarà possibile dal 1° aprile di ogni anno); l’unificazione al 16 del mese (per i mesi da luglio a dicembre) del pagamento a rate del saldo e del primo acconto delle imposte, per soggetti con e senza partita IVA; il rinvio al periodo successivo per i pagamenti (IVA e ritenute) di importo minimo (nuova soglia fissata a 100 euro).
Novità anche per i soggetti ISA con una nuova soglia per l’esonero dal visto di conformità e un’importante semplificazione in tema di adempimenti.
Il decreto adempimenti interviene anche in materia di ritenute e di certificazione con norme che eliminano la CU per forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio e dispone novità per le ritenute d’acconto e per i sostituti d’imposta con meno di 5 dipendenti in tema di modello 770.
Significative le norme per favorire il rapporto fisco-contribuente: dalla sospensione (per i mesi di agosto e dicembre) dell’invio degli avvisi al contribuente all’aumento dei servizi digitali resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sino ai maggiori i dati resi consultabili dal cassetto fiscale. Modelli dichiarativi light con una nuova modulistica (Redditi, IRAP e IVA) in cui sono eliminate le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta. Prevista la possibilità per il professionista di comunicare la rinuncia online della tenuta delle scritture contabili e disposta una delega unica, valida per quattro anni, per accedere per conto del cliente a tutti i servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate e delle Entrate-Riscossione.
Semplificazioni degli obblighi dichiarativi
Un’importante semplificazione è prevista in tema di obblighi dichiarativi sia per i contribuenti titolari (o meno) di partita IVA che per i sostituti d’imposta; al contempo, è prevista la possibilità per i soggetti terzi che trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, di inviare anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione precompilata
L’art. 1 del decreto aggiunge il comma 3-bis al D.Lgs. n. 175/2014, disponendo, con decorrenza dal 2024, che anche dipendenti e pensionati possano presentare la dichiarazione dei redditi in modalità di presentazione semplificata. L’Amministrazione finanziaria renderà disponibili le informazioni in proprio possesso “inizialmente” direttamente ai contribuenti e, successivamente, nei prossimi anni, anche ai soggetti delegati. Dopo la verifica e la conferma, i dati saranno riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi e pronti per la presentazione telematica. Un decreto ministeriale da emanare individuerà le modalità tecniche per consentire l’accesso all’iter procedurale. La presentazione della dichiarazione nella modalità semplificata garantirà anche una limitazione dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria; l’esclusione dei controlli per la fattispecie in commento è esplicitata dal legislatore grazie all’aggiunta del comma 3-ter all’art. 5 D.Lgs. n. 175/2014.
Il successivo art. 19 amplia la platea dei soggetti che possono utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 2024 – vale a dire con riferimento al periodo d’imposta 2023 – in via sperimentale, l’Amministrazione renderà disponibile entro il 30 aprile di ciascun anno la precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, includendo, dunque, anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa. L’accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale. È prevista, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, l’applicazione delle disposizioni agevolative di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 175/2014.
Modello 730
L’art. 2 del decreto dispone che, a decorrere dal 2024, il modello 730 può essere presentato anche dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Gradualmente la dichiarazione semplificata sarà accessibile da parte di tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA. Pian piano, con il provvedimento che approva il modello dichiarativo, per ciascun anno d’imposta, saranno stabilite le tipologie reddituali “accolte” nel modello semplificato.
Sempre dal 2024, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, che presentano il modello 730, potranno, anche se in presenza di un sostituto d’imposta:
– chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi ovvero
– effettuare il pagamento di quanto dovuto, con il modello F24, entro i termini ordinari (30 giugno) di cui all’art. 17 D.P.R. n. 435/2001.
Dall’applicativo della precompilata, se il contribuente invia il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate, si potrà confermare (o modificare) e trasmettere la delega di pagamento
Modelli Redditi, IRAP e IVA
L’art. 15 del decreto adempimenti prevede una vera e propria semplificazione della modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La semplificazione prevede uno “snellimento” dei modelli dichiarativi in materia di imposte sui redditi e di IRAP e IVA, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 8 del D.P.R. n. 322/1998. In tali modelli saranno progressivamente:
– eliminate le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni;
– ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei dichiarativi.
Sempre in tema di semplificazione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 non sarà più necessario indicare nelle dichiarazioni dei redditi e IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta per poter ottenere la riduzione a metà delle sanzioni per violazione di obblighi dichiarativi, comminate a esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel caso utilizzino esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante.
A decorrere dalle opzioni, da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare potranno optare per il regime fiscale speciale (SIIQ e SIINQ) nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, senza dover più inviare telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ritenute e sostituti d’imposta: adempimenti semplificati
Sempre in correlazione alle novità in tema di dichiarativi si segnalano due norme di interesse inserite nel decreto adempimenti: quella che elimina la Certificazione Unica per i soggetti in regime forfettario e regime fiscale di vantaggio e quella che semplifica il modello 770.
Certificazione unica
L’art. 3 del decreto attuativo della riforma fiscale, introducendo il comma 6-septies all’art. 4 D.P.R. n. 322/1998, esonera i sostituti d’imposta dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell’ rt. 4 D.P.R. n. 322/1998 nei confronti dei soggetti forfetari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile. Le informazioni reddituali saranno reperite dall’Amministrazione direttamente dalla fatturazione elettronica, obbligatoria per questi soggetti a partire dal 1° gennaio 2024.
Modello 770
L’art. 16 del decreto adempimenti prevede una semplificazione per i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque, al 31 dicembre dell’anno precedente. La norma consente – in via sperimentale e facoltativa – di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi dell’Agenzia per la predisposizione dei modelli di versamento F24. Tale comunicazione mensile è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770.
L’adesione al sistema semplificato tramite comportamento concludente è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.
Alla luce delle novità i sostituti, dunque, effettueranno i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche:
– l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
– gli eventuali importi a credito;
– gli altri elementi informativi individuati con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dei dati e il versamento delle somme e delle ritenute sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità e i termini per la trasmissione dei dati e ogni altra disposizione di attuazione.
Il nuovo calendario fiscale
Il decreto adempimenti tributari riscrive il calendario fiscale del contribuente e cambia le modalità e i termini di versamento. Non solo una rimodulazione delle scadenze, ma anche una semplificazione: il contribuente potrà inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente, nel caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, tanto dispone l’art. 17.
Inoltre, secondo quanto dispone l’art. 18, per tutti i versamenti a cui si applica la disciplina dei versamenti unitari mediante F24 il contribuente potrà utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA secondo le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, previste da appositi provvedimenti da emanare.
Acconto e saldo imposte
Le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sono oggetto dell’intervento modificativo previsto dall’art. 8 del decreto adempimenti. Si riconosce il comportamento concludente del contribuente in sede di versamento, eliminando l’obbligo di esercizio dell’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 241/1997. Per completare il pagamento rateale c’è tempo sino al 16 dicembre e, non più, entro il mese di novembre.
In tema di versamenti rateali si dispone l’unificazione dei termini di versamento per tutti i contribuenti e, dunque, tali pagamenti non dovranno essere più effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.
I termini di versamento rateale sono unificati per i soggetti titolari (e non) di partita IVA entro il giorno 16 di ciascun mese.
Le disposizioni illustrate si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Presentazione delle dichiarazioni fiscali
Cambiano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali grazie alle novità introdotte dall’’art. 11. Le nuove scadenze fissano:
– al 30 settembre (in luogo del 30 novembre) il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
– all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine per le dichiarazioni dei soggetti IRES (in luogo del termine fissato all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
Dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023, scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data
Ritenute condominio
L’art. 9 modifica anche l’art. 25-ter, comma 2-bis D.P.R. n. 600/1973, unificando il termine di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore. Se l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro il versamento è unificato e, precisamente:
– entro il 16 giugno, rispetto al precedente 30 giugno;
– entro il 16 dicembre (rispetto al 20 dicembre) di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito, vale a dire 500 euro;
– entro il 16 gennaio (16 del mese successivo) per le ritenute nel mese di dicembre.
Versamenti minimi
Il calendario fiscale cambia anche in relazione alle novità apportate alla “soglia” entro la quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo, introdotte dall’art. 9.
Per l’IVA, a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, la norma prevede che se i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (per la liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (per la liquidazione trimestrale), sono di importo non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo e, comunque, devono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo relative ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento deve essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Dati Tessera sanitaria
L’art. 12 modifica ancora una volta la periodicità per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS dovranno effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale (e non con cadenza mensile, come era previsto dal 1° gennaio 2024), entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Servizi digitali e cassetto fiscale: cosa cambia
Il decreto adempimenti interviene anche in tema di servizi digitali. Le norme attuative della semplificazione prevedono una procedura telematica per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili; un unico modello di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia; il potenziamento e l’ottimizzazione dei servizi digitali mesi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e contestualmente la disponibilità di maggiori informazioni e atti fruibili direttamente dal cassetto fiscale; una semplificazione degli adempimenti tecnici per i trasferimenti immobiliari.
Servizi digitali
L’art. 21 uniforma la procedura di conferimento delle deleghe prevedendo che il contribuente compili un unico modello per delegare gli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni all’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’utilizzo dei servizi ha un termine unico di scadenza fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita, salvo revoca espressa.
Gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di attuazione delle semplificazioni descritte.
Grazie alle disposizioni dell’art. 22 si prevede anche un incremento dei servizi digitali e un miglioramento e rafforzamento di quelli già esistenti. Tra le implementazioni il potenziamento dei canali di assistenza a distanza; servizi per la registrazione delle scritture private, per la richiesta e l’ottenimento di certificati, per il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e per lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento, per consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento, per la liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate; per l’effettuazione di ulteriori adempimenti.
Cassetto fiscale
Grazie al disposto dell’art. 23 il contribuente potrà fruire di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il contribuente potrà scaricare massivamente i dati disponibili sul proprio cassetto fiscale.
Deposito atti
L’art. 25 semplifica le modalità di deposito dei tipi di frazionamento presso i Comuni, introducendo un nuovo comma 5-bis all’art. 30 del Testo Unico dell’edilizia. La norma consente che tale attività sia effettuata direttamente in via telematica, dall’Agenzia delle Entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul portale per i Comuni, e contestuale comunicazione al Comune interessato.
Semplificati i rapporti Fisco-Contribuente
Il decreto adempimenti semplifica la vita dei contribuenti prevedendo che nel mese di agosto e dicembre l’Amministrazione non invii più avvisi e richieste di liquidazione. A disporlo è l’art. 10 del che sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate:
a) delle comunicazioni degli esiti relativi:
– ai controlli automatizzati effettuati ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 (articoli 36-bis, liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, e 54-bis, liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni);
– ai controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973;
– alla liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
b) delle lettere di compliance, gli inviti all’adempimento spontaneo di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014.
I pagamenti relativi ai predetti atti continuano a essere previsti, visto che l’unica sospensione dei pagamenti è quella vigente prevista dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno. L’art. 10, difatti, al comma 2, fa salvo quanto previsto dall’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016 e dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. n. 223/2006.
art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016 |
Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici riguardanti l’imposta sui redditi e l’IVA, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, nonché a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata |
art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. n. 223/2006 |
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto |
Sempre per favorire il rapporto tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, il decreto adempimenti fissa alcune novità importanti.
L’art. 4 del decreto adempimenti prevede che il depositario delle scritture contabili possa comunicare direttamente, previa precedente comunicazione al contribuente, all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico di tenuta delle scritture medesime.
L’art. 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, se spettanti, in caso di mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1 (in materia di imposte sui redditi e di IRAP), 4 (in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta) e 8 (in materia di dichiarazione annuale IVA e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti) del D.P.R. n. 322/1998.
L’art. 24 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 possa essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
Novità per i soggetti ISA
Il decreto adempimenti prevede alcune norme specifiche in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Dalla riorganizzazione degli ISA, disposta dall’art. 5, per poter rappresentare in modo puntuale la realtà dei comparti economici cui si riferiscono sia per poter cogliere le evoluzioni della classificazione ATECO, alla semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA prevista dall’art. 6 del decreto e grazie alla quale saranno resi disponibili ai contribuenti, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Sempre sull’argomento l’art. 7 introduce un nuovo comma (5-bis) all’art. 9-bis D.L. n. 50/2017 individuando un apposito termine entro il quale l’Amministrazione deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA e, precisamente:
– (per l’anno 2024) entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili;
– (a decorrere dall’anno 2025) entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Un altro importante intervento del decreto adempimenti è previsto in materia di visto di conformità. L’art. 14 dispone per i soggetti ISA una modifica “al rialzo” della soglia per fruire dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità. Più in dettaglio, la norma modifica:
– da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e per i medesimi soggetti anche l’esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
– da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.