Adempimento collaborativo: disciplinata la procedura di ravvedimento guidato
- 11 Settembre 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2024 n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212 è stato approvato il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura indicata nel decreto, che è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2024 n. 126 contenente il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
Il decreto prevede che i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, che ravvisano omissioni o irregolarita’ commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura indicata nel decreto, che e’ consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
A tal fine occorre presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonche’ le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
L’art. 3 del regolamento disciplina il contraddittorio e all’art. 4 si prevede che la procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.