Adempimento collaborativo: nuove regole in materia di interpello

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 maggio 2024 contenente modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.

Le modifiche si sono rese necessarie:

-in ragione del nuovo D. Lgs. n. 221 del 2023, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e in particolare dell’art. 1, comma 1, lettera c) che ha introdotto all’art. 6 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, il comma 2-bis il quale nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo prevede che l’Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione rinviandone l’attuazione a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
-in ragione del D. Lgs. n. 219 del 2023, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente» e in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera n), il quale ha sostituito l’art. 11 della stessa Legge, recante disposizioni sull’interpello del contribuente.

Tra l’altro, il decreto introduce un nuovo art. 9-bis al decreto 15 giugno 2016, rubricato invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole al contribuente a un’istanza di interpello.

In tal caso, l’ufficio, prima di notificare una risposta sfavorevole ovvero parzialmente sfavorevole a un’istanza di interpello, comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all’istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.

Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la risposta all’istanza di interpello è in ogni caso sospeso per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta. Il presente periodo di sospensione di sessanta giorni è cumulabile con il periodo di sospensione previsto dall’art. 7, comma 1-bis del presente decreto.

Il nuovo decreto introduce anche un nuovo articolo 9-ter, rubricato invito al contraddittorio in caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio, per cui l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, prima di formalizzare qualsiasi posizione contraria a una comunicazione di rischio, comunica al contribuente istante, al domicilio ovvero ai recapiti telematici indicati nella comunicazione di rischio, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.

Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

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