Adesione ai PVC con scomputo delle perdite

L’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, ha introdotto l’art. 5-quater nel D.Lgs. n. 218/1997, con il quale si prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. I PVC sono i verbali con i quali si conclude l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono previste le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.

In sintesi:

– l’adesione ha per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale. La comunicazione può essere presentata via PEC, direttamente in Ufficio o, ancora, per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento). Nel caso in cui il PVC si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte) la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione deve essere inviata a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

Nei fatti, il contribuente, ricevuto il PVC, comunica all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale (rectius Guardia di Finanza) la volontà di aderire al contenuto integrale del verbale stesso. Ne consegue che, qualora il PVC riguardi più periodi d’imposta, non può essere regolarizzato il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili e constatate nel documento.

– i termini di decadenza per l’accertamento sono sospesi per 30 giorni;

– entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;

– a seguito dell’adesione, il contribuente beneficia dell’applicazione delle sanzioni ridotte a 1/6 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997. In pratica, il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al PVC deve essere eseguito entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L’importo della prima rata deve essere comunque versato entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto suddetto. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione. Qualora la definizione riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente compensati, non è possibile avvalersi della rateazione, con la conseguenza che l’importo dovuto deve avvenire necessariamente in un’unica soluzione e senza possibilità di compensazione.
– in caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme a norma dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973, che tratta appunto delle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

Modello IPEA

Tralasciando il modello IPEC, che riguarda lo scomputo delle perdite per i soggetti aderenti al consolidato, si focalizza l’attenzione sul computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento che possono essere utilizzate presentando il modello IPEA.

In particolare, l’art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, fatte salve le disposizioni destinate ai soggetti aderenti al consolidato di cui all’art. 40-bis dello stesso decreto, prevede:

– per le perdite di periodo, lo scomputoautomatico” da parte dell’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento con il quale si rettifica la perdita di periodo;

– per le perdite pregresse, lo scomputo dal maggior reddito accertato solo su richiesta del contribuente, dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo.

Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza de qua, il modello IPEA è presentato dal contribuente:

entro il termine per la proposizione del ricorso, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di accertamento di cui all’art. 42, D.P.R. n. 600/1973. Si precisa che il contribuente può presentare il modello anche successivamente alla presentazione dell’istanza di adesione presentata ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997 ma, comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto dal comma 3 dell’art. 6;
nel corso del contraddittorio instaurato con l’ufficio, nell’ipotesi di accertamento con adesione ai sensi degli art. 5, comma 1, e 6, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997.

Nei fatti, il provvedimento non cita la possibilità di presentare l’istanza in parola dopo la consegna del PVC, tuttavia l’Agenzia lo prevede, con la sola puntualizzazione che detta istanza deve essere trasmessa telematicamente contestualmente a quella relativa all’adesione al verbale.

Tanto precisato, il contribuente può, quindi, chiedere, presentando il modello IPEA, l’utilizzo delle perdite pregresse utilizzabili alla chiusura del periodo d’imposta accertato fino a concorrenza del loro importo. Al riguardo rileva il limite dell’80% dell’imponibile, salvo che si tratti di perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, utilizzabili integralmente. 

Le perdite computabili sono solo quelle non ancora utilizzate alla data di presentazione del modello (escluse quindi quelle già scomputate o rettificate dall’AE). Se le perdite pregresse, pur disponibili, erano state utilizzate solo parzialmente in misura inferiore all’80%, il contribuente può recuperarle, anche ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, come se avesse dichiarato sin dall’origine il maggior imponibile accertato dall’Ufficio, ossia ripristinando la situazione che si sarebbe verificata se il contribuente avesse dichiarato spontaneamente il reddito accertato. (Agenzia delle Entrate, circolare 21 marzo 2019, n. 4/E).

Attenzione alla presenza di perdite pregresse

In conclusione, prima di definire il PVC, è opportuno che il contribuente verifichi la presenza di perdite pregresse al periodo d’imposta accertato, al fine di procedere alla presentazione del modello IPEA.

La mancata presentazione, infatti, preclude l’utilizzo delle perdite stesse, che non verranno considerate dall’Ufficio accertatore.

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