Adesione ai PVC con scomputo delle perdite
- 14 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In sintesi:
– l’adesione ha per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale. La comunicazione può essere presentata via PEC, direttamente in Ufficio o, ancora, per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento). Nel caso in cui il PVC si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte) la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione deve essere inviata a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
Nei fatti, il contribuente, ricevuto il PVC, comunica all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il verbale (rectius Guardia di Finanza) la volontà di aderire al contenuto integrale del verbale stesso. Ne consegue che, qualora il PVC riguardi più periodi d’imposta, non può essere regolarizzato il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili e constatate nel documento.
– i termini di decadenza per l’accertamento sono sospesi per 30 giorni;
– entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
Modello IPEA
Tralasciando il modello IPEC, che riguarda lo scomputo delle perdite per i soggetti aderenti al consolidato, si focalizza l’attenzione sul computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento che possono essere utilizzate presentando il modello IPEA.
– per le perdite di periodo, lo scomputo “automatico” da parte dell’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento con il quale si rettifica la perdita di periodo;
– per le perdite pregresse, lo scomputo dal maggior reddito accertato solo su richiesta del contribuente, dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo.
Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza de qua, il modello IPEA è presentato dal contribuente:
Nei fatti, il provvedimento non cita la possibilità di presentare l’istanza in parola dopo la consegna del PVC, tuttavia l’Agenzia lo prevede, con la sola puntualizzazione che detta istanza deve essere trasmessa telematicamente contestualmente a quella relativa all’adesione al verbale.
Tanto precisato, il contribuente può, quindi, chiedere, presentando il modello IPEA, l’utilizzo delle perdite pregresse utilizzabili alla chiusura del periodo d’imposta accertato fino a concorrenza del loro importo. Al riguardo rileva il limite dell’80% dell’imponibile, salvo che si tratti di perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, utilizzabili integralmente.
Attenzione alla presenza di perdite pregresse
In conclusione, prima di definire il PVC, è opportuno che il contribuente verifichi la presenza di perdite pregresse al periodo d’imposta accertato, al fine di procedere alla presentazione del modello IPEA.
La mancata presentazione, infatti, preclude l’utilizzo delle perdite stesse, che non verranno considerate dall’Ufficio accertatore.