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AEO, lo svolgimento delle attività formative per il conseguimento della “qualifica professionale”

Aeo, Lo Svolgimento Delle Attività Formative Per Il Conseguimento Della “qualifica Professionale”

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 27 del 4 dicembre 2023 in tema di attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO (operatore economico autorizzato) ai sensi dell’art. 27, par. 1, lettera b) del regolamento di esecuzione UE n.2447/2015.

Con la Determinazione Direttoriale prot. n. 188/RU del 13 gennaio 2017, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata inizialmente regolamentata l’attività di formazione, riguardante la legislazione doganale, finalizzata al conseguimento del requisito della “qualifica professionale”, ai sensi dell’art. 27, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 (RE) e, contestualmente, sono stati definiti i parametri minimi per regolamentare l’erogazione della formazione in questione, nelle more dell’individuazione di uniformi indirizzi a livello UE.

Successivamente la Determinazione Direttoriale prot. n. 99766/RU del 25 ottobre 2018, anch’essa pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha aggiornato la regolamentazione dell’attività di formazione, riguardante la legislazione doganale, finalizzata al conseguimento del requisito della “qualifica professionale”, ai sensi dell’art. 27, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 recependo, al contempo, gli esiti del gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Europea, rivolti ad individuare ed assicurare criteri uniformi per l’erogazione della formazione nel settore doganale e, in modo specifico, per l’AEO, evidenziati nel documento “Customs Operational Competency for the private sector in the framework of Article 27 (1) (b) of the UCC IA”.

Con la già menzionata Determinazione sono stati anche recepiti, a livello nazionale, gli orientamenti comunitari per garantire l’uniforme erogazione, a livello unionale, della formazione finalizzata al conseguimento dello status di AEO rimodulando, in conseguenza, alcuni dei parametri assunti con la Determinazione prot. n. 188/RU del 13 gennaio 2017 per la realizzazione delle attività formative in argomento.

Pertanto, tenuto conto dell’importanza di trattare in modo efficace ed esaustivo tutti i moduli formativi previsti per il completamento del percorso formativo per il conseguimento della “qualifica professionale” – come richiesto dall’art. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) – e considerata l’importanza di coniugare l’efficacia del percorso formativo con la possibilità di erogare la formazione con le modalità offerte attualmente dalla tecnologia al fine di consentire all’utenza il conseguimento di quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015, l’Agenzia delle Dogane ha individuato le informazioni utili per lo svolgimento delle attività in esame.

L’obiettivo principale delle attività formative in argomento è quello di erogare il percorso didattico necessario per il conseguimento della “qualifica professionale” richiesto dall’art. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015.

La durata complessiva dell’attività formativa, comprensiva delle eventuali esercitazioni previste al termine di ciascun modulo (nel limite massimo del 10%), ma non della verifica finale, non può essere inferiore alle 200 ore. L’erogazione della formazione può avvenire in modo flessibile, in aula o in modalità webinar, ossia in aula “fisica” o in aula “virtuale”.

I moduli didattici devono assicurare lo sviluppo delle competenze e delle capacità dei discenti in modo da permettere il soddisfacimento della condizione relativa alla “qualifica professionale” così come richiesto dall’art. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015.

La formazione deve essere orientata in modo tale da consentire al fruitore di affrontare concretamente le tematiche procedurali e le questioni doganali più rilevanti, tenendo conto delle capacità professionali e della preparazione tecnico/doganale del discente.

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