Affitti, corsa per l’acconto al 60% della cedolare secca
- 27 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Acconto 2019
Per il primo anno di applicazione, il 2019, considerando che il primo acconto 2019, pagato lo scorso 1° luglio (30 settembre 2019 per i soggetti Isa), è stato pari al 40% del totale, non viene chiesto di pagare il 10% mancante con il secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2019. Pertanto, quest’ultimo sarà, come a regime, pari al 50% del totale e non del 60%, come previsto prima del decreto fiscale. Una riduzione che porterà l’acconto totale versato al 90% di quanto calcolato con il metodo storico o previsionale.
Acconto della cedolare secca
Secondo la norma istitutiva della cedolare secca, le date di versamento, in acconto e in saldo, sono le stesse di quelle previste per l’Irpef (articolo 3, comma 4, primo periodo, del Dlgs 23/2011). Non si applicano, invece, le stesse regole relativamente alla percentuale complessiva dell’acconto dovuto. Per la cedolare secca, infatti, l’intero acconto da calcolare, con il metodo storico, dal 2012 (secondo anno di applicazione dell’imposta piatta) e fino al 2020 deve essere pari al 95% (85% per l’anno 2011, 95% dal 2012 al 2020 e 100% dal 2021) dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (previsionale). L’articolo 3, comma 4, quarto periodo, del Dlgs 23/2011 (che stabilisce le percentuali dell’85%, del 95% e del 100%), infatti, prevale sugli articoli 11, comma 18, del Dl 76/2013, e 1, comma 1, della legge 97/1977, relativi all’Irpef (acconto del 100%).
Per la cedolare secca il versamento dell’acconto per il 2019, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, se inferiore a 257,52 euro ovvero in due rate, il 1° luglio 2019 (30 settembre per i soggetti Isa) e 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata a saldo, se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro.
Secondo l’articolo 7, comma 2, del provvedimento del 7 aprile 2011, anche per il calcolo della ripartizione dell’acconto dovuto tra le due rate del 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i soggetti Isa) e del 30 novembre (quest’anno spostato al 2 dicembre 2019, perché cade di sabato) vi sono delle regole ad hoc per la cedolare secca (a differenza dell’Ivie, dell’Ivafe e delle sostitutive dell’Irpef, le quali seguono le scadenze di quest’ultima imposta).