In alcune città, come Bergamo, sono stati stipulati due accordi, nel 2017 e nel 2019, entrambi conformi al Dm quindi validi per beneficiare della cedolare secca al 10% e delle agevolazioni Imu e Irpef
di Vincenzo Vecchio
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Sui contratti concordati il bonus fiscale spetta anche se esistono più accordi territoriali cui fare riferimento per la stipula del contratto e la relativa “vidimazione” da parte delle associazioni di proprietà e inquilinato. In molti dei Comuni interessati dalle nuove regole dettate dal Dm Infrastrutture-Economia del 16 gennaio 2017 (c apoluoghi di provincia o Comuni con oltre 10mila abitanti) si è raggiunto un unico accordo, ma in alcuni ciò non è stato possibile ed esistono più accordi.
Il caso di?Bergamo
Come a Bergamo, dove gli accordi stipulati sono due. Uno è stato stipulato da due associazioni della proprietà (Appe e Asppi) e da tre degli inquilini (Uniat, Sicet, Sunia) e depositato nel 2017, l’altro nel 2019 da Appc, Unioncasa, Confappi, Confabitare, Ania, Unione Inquilini, Federcasa, Conia e Assocasa. A questo punto è sorto il problema della validità del secondo accordo ai fini sia giuridici che fiscali.
I vantaggi fiscali
La questione è di importanza essenziale, dato che la norma collega gli effetti fiscali vantaggiosi (riduzione Imu e Irpef o cedolare secca al 10%) e la corretta durata del contratto alla conformità dell’accordo depositato. Tale conformità va accertata o mediante l’assistenza nella fase contrattuale o dalla asseverazione a contratto concluso da parte di una associazione firmataria dell’accordo. La “conformità” è volontaria ma senza non spettano i bonus fiscali (articolo 1 Dm).
L’interpello alle Entrate
Una delle associazioni sottoscrittrici del secondo accordo ha posto alle Entrate un interpello in merito alla sua validità. All’istanza ha risposto l’Agenzia Lombardia con la risposta 904-1063/2019. Le Entrate ritengono corretta la soluzione proposta dall’associazione, cioè che entrambi gli accordi sottoscritti siano perfettamente conformi al Dm e che i contratti assistiti o asseverati dalle associazioni sottoscrittrici, di uno qualsiasi degli accordi, siano validi rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale del Dm ai fini delle agevolazioni. Precisando che, ferma restando la possibilità per le parti contrattuali di scegliere l’associazione cui fare riferimento per la stipula dei contratti di locazione, la lettura della norma porta a concludere che, con riferimento ai contratti non assistiti, l’attestazione di conformità debba essere eseguita da parte di (almeno) una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo. La soluzione prospettata dall’associazione istante, pertanto, può essere condivisa.
Altro problema e più complesso riguarda l’adesione successiva ad accordi territoriali da parte di associazioni non sottoscrittrici di quello originario. In tale ipotesi la dottrina e alcune indicazioni di qualche comune ritengono che l’adesione successiva non legittimi l’associazione agli adempimenti per gli effetti di cui al Dm del 2017 e che quindi i contratti assistiti o asseverati da tali associazioni non abbiano validità.