Agenzia delle Entrate Riscossione: limiti al patrocinio degli avvocati del libero foro

L’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà in sede di giudizio innanzi ai giudici di merito, di ogni ordine e grado, e a quelli di legittimità avvalersi della rappresentanza dei propri dipendenti; ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura di Stato nei casi previsti e riservati dalla convenzione con questa stipulata o in via residuale nei casi maggiormente rilevanti. In tutte le rimanenti ipotesi compresi i casi in cui l’Avvocatura erariale non sia disponibile ad assumere l’incarico, concludono le Sezioni Unite civili nella sentenza n. 30008 depositata il 19 novembre 2019, potrà incaricare gli Avvocati del libero Foro, senza l’onere di allegazione e di prova della sussistenza dei presupposti di legge.

Un contribuente impugnava innanzi al Tribunale il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del proprio autoveicolo, fondato sul mancato pagamento delle somme individuate in cartelle esattoriali e titoli di credito non tributari. Il giudice di primo grado ne accoglieva le doglianze. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello, ma il gravame veniva rigettato dai giudici della Corte di Appello sul presupposto dell’intervenuta prescrizione breve per i crediti originari, nonostante la mancata contestazione delle cartelle ritualmente notificate. La difesa dell’Amministrazione finanziaria, attuata da un Avvocato del libero Foro, proponeva ricorso in Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la Sezione incaricata chiedeva al Primo presidente di rimettere alle Sezioni Unite, la questione relativa al patrocinio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sotto il profilo dell’obbligatorietà dell’intervento dell’Avvocatura dello Stato oppure in alternativa della facoltatività di avvalersi di Avvocati del libero Foro.

La decisione

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30008 depositata il 19 novembre 2019 hanno chiarito la questione relativa al patrocinio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, pronunciando alcuni principi di diritto. In particolare, l’alto Consesso ha asserito che in via generale rimane impregiudicata la facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati innanzi al Tribunale ed al Giudice di Pace, ma si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti e riservati dalla convenzione con questa pattuita, salve le ipotesi di conflitto, o quando vengano in rilievo questioni aventi notevoli riflessi economici. L’Agente della riscossione potrà avvalersi degli Avvocati del libero Foro, senza bisogno di formalità, né della delibera di cui all’art. 43 RD n. 1611/1933, in tutti i rimanenti casi, compresi quelli riservati convenzionalmente all’Avvocatura dello Stato, quando questa non è disponibile ad assumerne l’incarico. In quest’ultima ipotesi, proseguono i giudici di legittimità, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’uno o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza alcun bisogno di allegazione di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

A cura della Redazione

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 19/11/2019 n. 30008

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