Agevolazione prima casa ampia per chi si trasferisce all’estero

Il decreto Salva infrazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2023, prevede un significativo cambiamento per ottenere l’agevolazione prima casa da parte delle persone che si trasferiscono all’estero per motivi di lavoro e dei cittadini italiani emigrati all’estero.

La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, è finalizzata a rimediare alle procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per spingere all’adeguamento della legislazione nazionale agli atti normativi dell’Unione europea e alle sentenze della Corte di Giustizia UE.

La procedura di infrazione

Con la procedura di infrazione n. 2014/4075 sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui alla nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui prevede un’aliquota agevolata dell’imposta di registro analoga a quella prevista per l’acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

La Commissione UE ha contestato, in particolare, l’individuazione soggettiva dell’agevolazione (“cittadino italiano emigrato all’estero”) in quanto non risulterebbe sufficientemente identificato lo status di migrante che non potrebbe essere collegato alla cittadinanza italiana.

Tanto premesso ricostruiamo le fasi principali della vicenda al fine di comprendere appieno le modifiche in questione.

Quali sono le modifiche alla normativa?

Nella versione attuale, la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 dispone che l’agevolazione prima casa spetta a chi:

a) già risiede nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato o trasferisce la residenza in tale Comune entro 18 mesi dalla stipula del rogito d’acquisto;

b) sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro e compri un’abitazione nel Comune ove ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro;

c) sia un cittadino italiano emigrato all’estero il quale compri la prima casa sul territorio italiano.

Per effetto delle modifiche apportate alla norma, i punti b) e c) sono stati riformulati.

Infatti, secondo quanto si legge nell’art. 2 del decreto, viene previsto che l’agevolazione prima casa spetta a chi sia “trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.

Pertanto, per effetto delle modifiche, l’agevolazione prima casa spetterà all’acquirente che, essendo stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro e avendo risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, compri una casa:

a) nel Comune di nascita oppure:

b) nel Comune in cui aveva la propria residenza prima del trasferimento all’estero oppure:

c) nel Comune in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero.

La nuova norma, pertanto, permette di beneficiare dell’agevolazione prima casa nel caso in cui l’acquirente sia stato trasferito all’estero soltanto per esigenze lavorative; sono quindi escluse ai fini del riconoscimento dell’agevolazione altre esigenze di tipo personale (i.e. ricongiungimento familiare).

L’acquisto dell’abilitazione non deve più avvenire, come prevede l’attuale previsione normativa, nel Comune ove ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro, ma introduce uno specifico vincolo temporale: per almeno un quinquennio l’acquirente deve aver avuto la propria residenza in Italia o aver svolto in Italia la propria attività.

Infine, ultima condizione per poter fruire dell’agevolazione è che l’abitazione venga acquistata nel Comune di nascita dell’acquirente oppure nel Comune in cui questi aveva la propria residenza oppure nel Comune in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero per ragioni di lavoro.

In questo modo viene pertanto previsto che dell’agevolazione prima casa possano fruire anche soggetti con un legame con l’Italia di natura lavorativa (svolgimento di attività lavorativa per almeno 5 anni), pur essendo stati costretti ad allontanarsene per motivi lavorativi. L’agevolazione viene così ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto della contestazione. L’agevolazione inoltre non sarebbe fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un Comune con cui si manifesta un vincolo, individuato dalla nascita, residenza o attività lavorativa.

Resta inteso, infine, che il contribuente che si avvale del beneficio in parola non deve avere, al momento dell’acquisto agevolato, la proprietà di altre case nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato né avere, in tutto il territorio nazionale, la titolarità di altra abitazione comprata con l’agevolazione prima casa.

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