
Con la risposta a interpello n. 28 del 12 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione del regime agevolativo prima casa si applica anche nel caso di acquisto dell’immobile in uno dei comuni in cui il contribuente ha risieduto o svolto la propria attività prima del trasferimento all’estero, non limitandolo esclusivamente all’ultimo comune di residenza (o in cui ha svolto l’attività) nel periodo immediatamente precedente al trasferimento stesso. Tale soluzione, d’altronde, risulta in linea con la fruizione dell’agevolazione ”prima casa” nell’ipotesi di acquisto di un immobile nel comune di nascita da parte del residente all’estero, anche laddove il contribuente non abbia mai risieduto in quel comune.
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