
In caso di donazione abitazione pre posseduta con clausola di premorienza, con la risposta a interpello n. 27 del 12 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che allorquando la donazione precede il nuovo acquisto dell’immobile, al fine di soddisfare il requisito di non possidenza di altro immobile acquistato con l’agevolazione ”prima casa”, il contribuente, fermo restando il possesso degli altri requisiti e delle condizioni previste, non risultando titolare al momento dell’acquisto di altra abitazione agevolata, soddisfa il requisito di cui alla lettera c) della citata Nota IIbis.
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