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Agevolazioni fiscali per le disabilità: quanto si può risparmiare per l’acquisto dell’auto

Agevolazioni Fiscali Per Le Disabilità: Quanto Si Può Risparmiare Per L’acquisto Dell’auto

Chi

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

non vedenti;

Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione (articoli 2, 3 e 4, legge n. 138/2001).

sorde;

Si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1, comma 2, della legge n. 381/1970 e circolare 2 marzo 2016, n. 3, risposta 1.3).

– con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

Sono tali le persone che hanno la certificazione di disabilità grave, che si configura qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Si veda anche l’art. 4 della stessa legge, relativo all’accertamento delle condizioni di disabilità); la possibilità di usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto dell’auto spetta anche nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l’accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di assistenza, alternative all’indennità di accompagnamento (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico) (circolare 19 giugno 2023, n. 14).

– con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

Sono tali le persone che hanno la certificazione di disabilità grave di cui all’alinea precedente (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

– con ridotte o impedite capacità motorie.

Sono tali coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione” (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992). Per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Se il soggetto interessato è fiscalmente a carico di un suo familiare, le agevolazioni possono essere fruite dallo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile (per essere ritenuto a carico il disabile deve possedere un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro oppure, per i figli di età non superiore a 24 anni, 4.000 euro).

Cosa

In caso di disabilità, per l’acquisto dell’autovettura possono essere applicate le seguenti agevolazioni:

– applicazione dell’IVA con aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria (22%);

– detrazione IRPEF pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (detrazione massima: euro 3.434.44);

esenzione permanente dal pagamento del bollo (con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata – v. infra);

esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Agevolazione IVA

L’aliquota IVA ridotta al 4% si applica per l’acquisto di autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente), di autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente) e di autoveicoli per trasporti specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo) (art. 54, comma 1, lettere a, c, f, D.Lgs. n. 285/1992, Codice della strada).

L’aliquota ridotta si applica se l’acquisto riguarda autoveicoli, nuovi o usati, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Attenzione

Non è agevolabile l’acquisto delle minicar, che possono essere condotte senza patente.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta gli autoveicoli ceduti a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, si applica se il veicolo è adattato per la locomozione di detti soggetti.

L’IVA ridotta al 4% è applicabile anche:

– all’acquisto contestuale di optional,

– alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata),

– alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata, inoltre, anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità).

L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

L’agevolazione dell’IVA ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisizione del mezzo mediante contratto di leasing, purché si tratti del c.d. leasing traslativo, cioè il contratto dal quale emerga evidente la volontà di far acquistare il veicolo all’utilizzatore alla fine del leasing (il cosiddetto “riscatto”). In tal caso, la società di leasing applica l’aliquota ridotta sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Agevolazione IRPEF

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto dei mezzi necessari alla locomozione dei soggetti sopraindicati, che deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR), per una detrazione massima, quindi, pari a 3.434 euro.

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici e gli autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente che, come si è visto, non beneficiano, invece, dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta) (art. 54, comma 1, lettere a, c, f, m, D.Lgs. n. 285/1992).

La detrazione spetta una sola volta (cioè, per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia di 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione IRPEF spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

Come

Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti in parola, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti (art. 1, comma 36, legge n. 296/2006).

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

Nel caso in cui dai verbali di risulti la dizione “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)” il veicolo, ai fini della detrazione, deve essere adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
Invece, nel caso in cui dal verbale risulti la dicitura “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)” oppure “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”, il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Per poter fruire delle agevolazioni il contribuente deve essere in possesso:

– delle fatture rilasciate per l’acquisto del veicolo o per le altre prestazioni agevolabili (l’auto deve essere intestata allo stesso disabile, o in alternativa al soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico);

– dell’autocertificazione per indicare che nei quattro anni precedenti alla data di acquisto non è stato acquistato altro veicolo agevolato;

– della documentazione medica da cui risulti la disabilità del soggetto e, ove richiesta, la percezione dell’indennità di accompagnamento.

È possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Quando

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti (art. 1, comma 37, legge n. 296/2006).

Calcola il risparmio

Il risparmio fiscale, in presenza delle condizioni previste, è triplice. Infatti, oltre all’esenzione dell’imposta di trascrizione per il passaggio di proprietà:

– si risparmia il 18% dell’IVA sul prezzo complessivo della vettura;

– si beneficia di una detrazione pari al 19% sul costo fino a un massimale di 18.075,99 euro (per una detrazione massima pari a 3.434 euro);

– si applica l’esenzione dal bollo auto.

Risparmio %

Caso n. 1

Acquisto di un’autovettura di cilindrata 1.100 cc. Prezzo 17.800 euro più IVA al 4% (712 euro), per un totale di 18.512 euro.

Detrazione 19% su un massimale di 18.075,99 euro = 3.434 euro

Risparmio IVA: (3.916 – 712) = 3.204 euro

Bollo auto: 25,82 euro

Totale risparmio fiscale: 6.663,82 euro

pari al 36% del prezzo complessivo dell’autovettura.

Caso n. 2

Acquisto di un’autovettura ibrida di cilindrata 2.500. Prezzo 43.000 euro più IVA al 22% (9.460 euro), per un totale di 52.460 euro

Detrazione 19% su un massimale di 18.075,99 euro = 3.434 euro

Risparmio IVA = zero

Bollo auto = 509,55 euro (non si applica l’esenzione)

Totale risparmio fiscale: 3.434 euro

pari al 6,5% del prezzo complessivo dell’autovettura.

Caso n. 3

Acquisto di un’autovettura ibrida usata di cilindrata 2.500. Prezzo 18.000 euro (senza applicazione di IVA perché acquistata da un privato).

Detrazione 19% su 18.000 euro = 3.420 euro

Bollo auto = 509,55 euro (esente)

Totale risparmio fiscale = 3.929,55 euro

pari al 21,83% del prezzo complessivo

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Fonte

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