Agevolazioni prima casa: applicabili anche alle pertinenze acquistate successivamente

Le agevolazioni “prima casa” sono applicabili anche alle pertinenze acquistate successivamente, sempre che queste ultime accedano ad un’abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 362 del 30 agosto 2019, con cui ha specificato come l’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso la previsione del regime di favore, può dunque essere individuato nella volontà di agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso e delle sue pertinenze, secondo i principi stabiliti nella Costituzione.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 362 del 30 agosto 2019 in tema di applicazione della tassazione agevolata ‘prima casa’ alla pertinenza della unità immobiliare A1, per la quale si è fruito del regime di favore.

La Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata del due per cento, qualora il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione, ove ricorrano talune condizioni. Le agevolazioni spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile.

Sul punto, la Circolare n. 31 del 2010 ha precisato che la normativa di riferimento e la prassi correlata richiedono, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” alle pertinenze, che queste ultime accedano ad un’abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici.

In tal senso, il regime impositivo relativo all’acquisto dell’abitazione principale è dirimente per stabilire il regime impositivo della relativa pertinenza, seppur acquistata successivamente. L’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso la previsione del regime di favore, può dunque essere individuato nella volontà di agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso e delle sue pertinenze, in ossequio ai principi sanciti dall’art. 47, comma II, della Costituzione secondo cui la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione.

E’ possibile fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2 per cento per l’acquisto del locale ad uso magazzino identificato nella categoria catastale C/2, sempre che l’immobile acquistato sia effettivamente e sostanzialmente destinato ad essere qualificato come pertinenza dell’abitazione principale.

A cura della Redazione

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