
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato una informativa del 20 aprile 2023 sulle agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante utilizzato nel settore del trasporto e estensione transitoria alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus.
L’art. 1-bis, comma 1, della legge 10 marzo 2023, n. 23 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, ha introdotto al comma 1, limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2023, l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale in oggetto utilizzato da soli veicoli aventi classi di emissione euro VI in dotazione alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale che internazionale, l’attività di trasporto turistico di persone mediante autobus.
Non prevedendo l’art.1-bis, comma 1, della legge n. 23/2023 disposizioni particolari quanto alla concreta fruizione dell’aliquota ridotta di accisa sul gasolio commerciale, nella fattispecie in esame trovano applicazione i principi e le modalità procedurali propri della disciplina prevista dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, di recepimento dell’art. 7, parr. 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, nonché dalle norme regolamentari di esecuzione.
Fatto presente lo stretto vincolo sussistente tra il suddetto regime, proprio dell’ordinamento settoriale del trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, e le disposizioni tributarie dell’agevolazione, occorre innanzitutto rimarcare che non sono ammessi al beneficio fiscale di che trattasi i consumi di gasolio impiegati, nell’ambito dell’attività di trasporto turistico, da:
– autobus di categoria euro 5 o inferiore;
– veicoli di categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).
Il rimborso dell’imposta è pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 504/95 e quella fissata dal punto 4-bis della Tabella A: attualmente l’importo rimborsabile è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Il calcolo del quantum spettante è effettuato nel rispetto del limite quantitativo di cui all’art. 8 del D.L. n. 124/2019, fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso. Il rimborso, strutturato per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, è azionato su presentazione da parte dell’esercente avente titolo di apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre (in prima applicazione, per il trimestre di consumo 1° aprile – 30 giugno 2023, entro il 31 luglio 2023).
A cura della Redazione