Aggregazioni professionali: da quando opera la neutralità fiscale
- 4 Gennaio 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista


Non costituiscono realizzo di plusvalenze e minusvalenze le operazioni straordinarie (conferimenti, apporti, trasformazioni, fusioni e scissioni) indicate nell’art. 177-bis, commi 1 e 2, TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024. La neutralità delle operazioni di aggregazione degli studi professionali trova applicazione “per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto”, cioè dal periodo d’imposta 2024 (il D.Lgs. n. 192/2024 è entrato in vigore dal 31 dicembre 2024). Stante l’espresso riferimento alla “determinazione dei redditi di lavoro autonomo”, si pone la questione di individuare la data di entrata in vigore delle disposizioni con riguardo a vicende proprie del reddito d’impresa. Se, in prima battuta, la nuova disciplina pare operare dalle operazioni effettuate dal 31 dicembre 2024, tuttavia, è possibile affermare che l’art. 177-bis riguardi anche operazioni effettuate nel “periodo d’imposta” in corso al 31 dicembre 2024. Peraltro, per le operazioni di trasformazione da studio associato (o società semplice) in Stp o Sta già precedentemente al 2024 (o, comunque, al 31 dicembre 2024) si poteva contare su una sorta di “neutralità indiretta”, nonostante il parere contrario delle Entrate.Fonte