Aggregazioni professionali: la neutralità fiscale non risolve tutte le criticità

Fino ad oggi la propensione all’aggregazione è stata ostacolata da varie variabili, principalmente fiscali, tra cui la tassazione in caso di trasformazione da studio associato a società tra professionisti.

Nonostante ciò, appare sempre più sentita l’esigenza di aggregarsi con nuovi professionisti, mettendo insieme più competenze per far fronte a un mondo con crescenti complessità socio-economiche, pubbliche e private.

In cosa consiste la novità?

Il decreto legislativo (art. 5, comma 1, lettera d) dispone di inserire l’art. 177-bis (operazioni straordinarie e attività professionali) con l’obiettivo di introdurre la neutralità fiscale sulle operazioni di aggregazione e riorganizzazione straordinarie nell’ambito degli studi professionali regolamentati da un sistema ordinistico (tra cui commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati).

Il beneficio fiscale consiste nel fatto che il conferimento di attività materiali e immateriali (inclusa la clientela) nonché di passività riferibili all’attività professionale ordinistica non costituisce realizzo di plusvalenze né di minusvalenze.

Di conseguenza:

– la partecipazione in capo al soggetto conferente viene quantificata sulla base della somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti alle attività e passività conferite;

– il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, sulla base di un apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti, che dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

Il decreto legislativo elenca le seguenti operazioni di aggregazione e riorganizzazione straordinaria oggetto di neutralità fiscale:

conferimenti in società per lo svolgimento delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (STP ex legge n. 183/2011, STA ex legge n. 247/2012, etc.);
apporti in associazioni o società semplici di cui all’art. 5 TUIR costituite per l’esercizio in forma associata dell’attività di arti e professioni;
apporti di partecipazioni nelle associazioni o società di cui all’art. 5 TUIR in altre associazioni e società tra professionisti STP e società tra professionisti diverse dalle STP;

trasformazione, fusione, scissione di società tra professionisti (STP e STA) e di associazioni e società semplici con società di professionisti (STP e STA);

trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di attività materiali ed immateriali, inclusa anche la clientela, nonché le passività riferibili all’attività artistica o professionali svolta in forma individuale.

Il decreto legislativo è intervenuto con il comma 2 sia sul D.P.R. n. 633/1972 che sul D.P.R. n. 131/1986, rendendo tali operazioni ex art. 177-bis TUIR non rilevanti ai fini IVA e soggette all’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.

Quando entra in vigore la nuova disciplina?

La neutralità fiscale si applicherà fin dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto delegato. Considerando che il decreto approvato il 30 aprile dovrà ottenere la seconda approvazione del Consiglio dei Ministri per la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si potrebbe immaginare che il decreto direttivo di attuazione possa essere emesso entro l’estate.

Ciò consente di ipotizzare che sia possibile ottenere il beneficio fiscale già dall’anno fiscale 2024.

Società tra professionisti: le regole

Si può constatare che la neutralità fiscale stimola il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti ex legge n. 183/2011 (STP), oltre che la creazione della realtà multidisciplinare, allontanandosi dall’attuale gestione della professione in forma individuale.

Quali sono i tratti salienti della società tra professionisti?

La società viene costituita per l’esercizio di attività professionali riconosciute e regolamentate e vigilate dagli ordini professionali e dai Ministeri preposti. A seguito della costituzione viene iscritta sia nella sezione speciale del Registro delle imprese sia nell’apposita sezione dell’Albo istituito presso l’ordine di appartenenza che determina l’assoggettamento alle regole deontologiche proprie e al relativo regime disciplinare.

Le società possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelle di capitali, ovvero al tipo cooperativo. In tutti i casi l’oggetto sociale, da indicare nell’atto costitutivo, deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale regolamentata dal sistema ordinistico da parte dei soci.

Oltre al tipo di attività esercitata, risulta di primaria importanza delineare i tratti dei soci che possono essere ammessi alla STP:

– i soli professionisti iscritti a ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante;

– i soggetti non professionisti per prestazioni tecniche, ossia che forniscono mansioni ancillari tipo gestione del personale, sistema informatico etc.;

– i soggetti non professionisti per finalità d’investimento in possesso dei requisiti di onorabilità come stabilisce l’art. 6, D.M. n. 34/2013.

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società con conseguente cancellazione all’Albo di appartenenza.

Risulta ancora aperta la questione se i soci professionisti devono prevalere sia per quote che per partecipazione al capitale sociale come succede nelle società tra avvocati (STA) per delimitare l’ambito di influenza dei soci non professionisti.

Da non sottovalutare è il principio declinato dalla legge n. 183/2011, in base al quale la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Questa restrizione potrebbe avere un impatto significativo sull’adesione di soci non professionisti.

Sulla STP, infine, ricade la responsabilità contrattuale nei confronti della clientela per l’inadempimento del socio professionista, ferma restando la possibilità di prevedere una clausola statutaria per una ripartizione delle responsabilità contrattuali anche in capo al socio professionista che ha eseguito l’incarico professionale.

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In conclusione

La STP non è riuscita mai a decollare per varie carenze fiscali, che il legislatore in parte, con il decreto delegato in materia di IRPEF e IRES, è andato a colmare introducendo la neutralità fiscale. Rimangono ancora alcune criticità fiscali quali:

– l’incompatibilità con il regime forfettario per gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni che partecipano a società di persone, ad associazioni ovvero controllano direttamente o indirettamente S.r.l. e l’attività forfettaria è riconducibile a quella delle società di capitali;

– il passaggio dal regime fiscale per cassa a quello di competenza nel caso di passaggio alla società tra professionisti.

Potrebbe risultare utile, pertanto, una ulteriore evoluzione normativa per favorire e stimolare l’avvio di queste nuove realtà, stante l’esigenza del mercato di avere delle strutture professionali più competitive e specializzate e considerando la capacità non sottostimabile dell’aggregazione professionale di ottenere risultati migliori nell’esercizio della professione di commercialista rispetto al modello conservativo di forte impronta individuale.

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