Aiuti di Stato e rifiuto dell’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA: come regolarizzare la posizione

Con provvedimento del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Il provvedimento, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 636, legge n. 190/2014, individua le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2019.
L’art. 52, legge n. 234/2012, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lettera b), legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 del MiSE, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il decreto direttoriale 28 luglio 2017 della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo economico ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici. L’Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’art. 10 del regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospettoAiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2019.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

A cura della Redazione

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