Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Alcole etilico per preparazione di benzina per uso carburazione: i vincoli di circolazione e deposito

Alcole Etilico Per Preparazione Di Benzina Per Uso Carburazione: I Vincoli Di Circolazione E Deposito

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 3 del 19 gennaio 2024 in tema di alcole etilico destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione.

Com’è noto, con l’art.2-quater del D.L.10 gennaio 2006, n.2, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è stato istituito l’obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati in autotrazione, di immettere in consumo, in ciascun anno, una quota minima di carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa, in quantità proporzionale a quella dei carburanti di origine fossile da ciascuno di essi effettivamente immessa in consumo nell’anno precedente.

Le operazioni di denaturazione dell’alcol etilico si svolgono presso i depositi fiscali di produzione o importazione nonché nei depositi doganali autorizzati alla custodia del medesimo prodotto, nell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.6 del D.M.153/2001. I quantitativi di benzina utilizzati per la denaturazione, nel rispetto della predetta formula, sono accertati tramite un apposito strumento di misura, preventivamente verificato dall’UD nella verifica tecnica dell’impianto di denaturazione, di cui al predetto art.6, comma 1, del D.M.153/2001. I quantitativi di benzina utilizzata come denaturante sono, pertanto, accertati con una tolleranza pari alla classe di accuratezza di tale strumento. Presso i depositi fiscali di alcole dove è effettuata la denaturazione è ammessa la detenzione di benzina ad imposta assolta, nelle quantità necessarie per effettuare l’operazione di che trattasi, determinate dal competente Ufficio delle dogane, in funzione della quantità massima di alcole DS che può essere stoccata nonché del relativo tasso di movimentazione previsto.

A tal fine, il depositario autorizzato presenta apposita denuncia integrativa all’UD competente, per l’inserimento della benzina nel novero dei prodotti detenuti presso l’impianto.

La circolazione dell’alcole DS per uso autotrazione, dai depositi fiscali di denaturazione a quelli di utilizzazione, è effettuata, ai sensi dell’art.2, comma 7, del predetto D.M.524/96, con la scorta dell’e-AD.

Sul quantitativo circolante, espresso in litri a 15°C, dovrà essere prestata una cauzione pari al 10% dell’accisa gravante, calcolata sulla base dell’aliquota vigente per la benzina. Nell’e-AD dovrà, altresì, essere fornita indicazione della densità a 15°C dell’alcole DS trasferito.

Non costituisce, ovviamente, alcun motivo ostativo alla circolazione la circostanza che il deposito fiscale mittente operi nel settore dell’alcole (e che, quindi, sia identificato da un codice d’accisa di tipo “A”) mentre quello di destinazione operi nel settore dei prodotti energetici (e che, quindi, sia identificato da un codice d’accisa di tipo “O”), tenuto conto dell’univoca destinazione dell’alcol denaturato nella produzione di benzina per uso autotrazione.

Copyright © – Riproduzione riservata

Contenuto riservato agli abbonati

Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium

1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)

Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium

Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi

Fonte

Exit mobile version