Aliquota IVA ridotta: può essere applicata unicamente a ristrutturazione e riparazione di abitazioni private

Nella causa C- 433/22 presso la Corte di Giustizia UE viene messo in evidenza ancora una volta, come le aliquote d’imposta ridotte nel diritto in materia di IVA siano spesso fonte di controversie.

In particolare, nella causa in parola, il Portogallo assoggetta ad un’aliquota ridotta servizi ad alta intensità di lavoro su edifici. Deve tuttavia trattarsi di ristrutturazione, di restauro, di riparazione e di conservazione di immobili utilizzati a fini abitativi.

Nel 2007, una siffatta aliquota ridotta era possibile solo su base temporanea (fino al 31 dicembre 2010) ai sensi del diritto dell’Unione e ha già dato luogo a due procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte.

Il 5 maggio 2022, nella causa C?218/21, la Corte è già stata chiamata a decidere, in relazione alla stessa disposizione portoghese, se essa ricomprendesse anche la manutenzione di un ascensore in un immobile non utilizzato esclusivamente a fini abitativi. Essa ha effettivamente risposto in maniera affermativa, ma ha sottolineato, nella motivazione della decisione, che nel caso di servizi di ristrutturazione e riparazione relativi alle strutture comuni di edifici a uso misto, occorrerebbe procedere ad una «ripartizione pro rata».

Nel caso in esame viene chiesto alla Corte, invece, se, ai fini della sussistenza di un «immobile utilizzato a fini abitativi», sia sufficiente che nel catasto sia indicato che esso può essere utilizzato soltanto a fini abitativi, oppure se lo stesso debba anche essere effettivamente utilizzato a tal fine al momento della ristrutturazione. Quest’ultima eventualità impedirebbe che investitori non aventi diritto alla detrazione dell’IVA ristrutturino in anticipo vecchie case ad un’aliquota ridotta e solo in un momento successivo (in particolare dopo la scadenza della limitazione temporale dell’aliquota ridotta) le vendano come abitazioni o anche come oggetti di speculazione.

In sostanza, è in discussione la facoltà degli Stati membri di prevedere selettivamente un’aliquota ridotta, senza ledere, così facendo, il principio di neutralità.

Decisione dell’Avvocato Generale

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle conclusioni del 7 settembre 2023 alla causa n. C-433/22 ricorda che l’introduzione di un’aliquota ridotta selettiva è tuttavia soggetta a determinati limiti. Qualora uno Stato membro abbia effettuato la scelta di applicare selettivamente l’aliquota IVA ridotta a talune prestazioni di servizi o cessioni di beni specifiche che compaiono nell’allegato III (e anche IV) della direttiva, esso è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale. Tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati diversamente ai fini dell’IVA.

Inoltre alla luce della più recente giurisprudenza della Corte è evidente che la Corte sottolinea sempre più spesso che l’Unione raggruppa Stati che rispettano e condividono i valori di cui all’articolo 2 TUE di cui fa parte in particolare il principio di democrazia.

Ai sensi di tale principio, la competenza ad esercitare poteri discrezionali di natura legislativa spetta in prima linea al legislatore eletto democraticamente. Pertanto, qualora il diritto dell’Unione conferisca ad uno Stato membro un siffatto potere discrezionale, la competenza spetta in prima linea al Parlamento eletto di tale Stato membro. Di conseguenza, altri organi sono di per sé limitati in sede di sindacato dell’esercizio di siffatto potere discrezionale parlamentare. Essi non possono sostituire la propria valutazione della somiglianza dei beni o delle prestazioni di servizi a quella dell’organo democraticamente legittimato a tal fine. Ciò vale in egual misura per i giudici nazionali e per i giudici dell’Unione.

In tal senso, la Corte può accertare una violazione del principio di neutralità da parte del legislatore (legislatore dell’Unione così come legislatore di uno Stato membro) solo se quest’ultimo abbia manifestamente ecceduto il proprio potere discrezionale.

Nel caso in esame non ricorre un superamento manifesto del potere discrezionale del legislatore. Le prestazioni di servizi tassate in modo diverso non sono praticamente identiche, cosicché non ha luogo una distorsione della concorrenza.

Il venditore di un’abitazione ristrutturata (inutilizzata), infatti, non è in concorrenza con il proprietario dell’abitazione che fa ristrutturare la propria abitazione (utilizzata) e che viene in tal caso gravato soltanto di un’aliquota ridotta. Persino qualora quest’ultimo fosse un’impresa (ad es. un locatore), lo stesso non concorrerebbe su un mercato con un venditore. Anche l’impresa di ristrutturazioni che ristruttura un’abitazione (inutilizzata) non è in concorrenza con un’impresa di ristrutturazioni che ristruttura un’abitazione utilizzata, poiché il rispettivo destinatario della prestazione non può scegliere liberamente l’aliquota d’imposta. Per il medesimo, la ristrutturazione è tassata o sempre in maniera ridotta (quale abitazione già utilizzata) o sempre integralmente (quale abitazione non ancora utilizzata). In tal modo, l’aliquota d’imposta non incide sulla scelta della rispettiva impresa di ristrutturazioni da parte del destinatario della prestazione. Di conseguenza, il principio di neutralità non viene intaccato.

Inoltre, non ricorre neanche una disparità di trattamento (ingiustificata) del consumatore finale.

Alla luce di quanto evidenziato l’Avvocato suggerisce alla Corte di Giustizia UE di dichiarare che l’allegato IV, punto 2, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente a servizi intesi alla ristrutturazione e alla riparazione di abitazioni private che, al momento dell’esecuzione di siffatti interventi, vengono utilizzate come abitazioni private. Ricorre un uso come abitazione privata anche se il destinatario della prestazione abbia lasciato l’immobile ad un terzo come abitazione. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta non è tuttavia necessario che l’abitazione sia abitata durante l’esecuzione della prestazione.

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