Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Aliquote IVA, cessioni a viaggiatori extra-UE e partite IVA abusive: le novità dal 2024

Aliquote Iva, Cessioni A Viaggiatori Extra Ue E Partite Iva Abusive: Le Novità Dal 2024

Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede alcune novità in materia di IVA, riguardanti, in particolare, le aliquote, lo sgravio dell’imposta per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE e la chiusura d’ufficio delle partite IVA.

Aliquota IVA ridotta per i prodotti per l’alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per auto

Fino al 31 dicembre 2022, il n. 65) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le “preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso”.
Dal 1° gennaio 2023, la legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) limitava l’applicazione dell’aliquota del 10% alle preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli diverse dai prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia indicati nel nuovo n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Per questi ultimi prodotti, infatti, si applicava l’aliquota ridotta del 5%, riferita specificamente a “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.

Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia, la Relazione illustrativa ha chiarito che può farsi riferimento all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2013/609/UE, in base al quale, per “lattanti”, s’intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e, per “bambini nella prima infanzia”, i bambini di età compresa tra uno e tre anni.

Di conseguenza, per essi, non solo i prodotti per l’alimentazione, ma anche i pannolini e i seggiolini da installare negli autoveicoli risultavano soggetti a IVA con l’aliquota del 5%.

La novità è stata particolarmente significativa per i beni di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini come i pannolini e i seggiolini, fino al 31 dicembre 2022 soggetti a IVA con l’aliquota ordinaria del 22% e, quindi, incisi dall’imposta in misura superiore rispetto ai prodotti alimentari non di prima necessità, come ad esempio i tartufi, e a beni di lusso come gli oggetti d’arte e i francobolli da collezione, che invece beneficiano delle aliquote ridotte del 5% e del 10%.

Cosa cambia dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, a seguito della legge di Bilancio 2024, da un lato, il n. 1-sexies) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 viene abrogato e, dall’altro, viene sostituito il n. 65) della Parte III della stessa Tabella A, in precedenza modificato dalla legge di Bilancio 2023, che ora richiama i seguenti prodotti: “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02)”.

Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2023, saranno soggetti all’aliquota IVA ordinaria (22%):

– i pannolini per bambini; e

– i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Si passerà, inoltre, dall’aliquota IVA del 5% a quella del 10% per:

– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

– le preparazioni alimentari di farine, nonché semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00).

Aliquota IVA ridotta per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile

Dal 1° gennaio 2022, con la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) era stata prevista la riduzione dall’aliquota IVA ordinaria a quella del 10% per i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile.
In particolare, in base al n. 114-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applicava l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, vale a dire i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali, soggetti alla più favorevole aliquota IVA del 5%.

L’aliquota del 10% aveva un’applicazione limitata al solo anno 2022, in quanto la legge di Bilancio 2023, con effetto dal 1° gennaio 2023, aveva abrogato il citato n. 114-bis), riconducendo tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell’ambito applicativo dell’aliquota IVA del 5%, uniformandone il trattamento agevolato.

A tal fine, il richiamato n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 era stato riformulato prevedendo che l’aliquota del 5% si applichi ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile e alle coppette mestruali.

Cosa cambia dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, con la legge di Bilancio 2024, l’aliquota IVA per i prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell’igiene femminile, nonché le coppette mestruali, saranno nuovamente soggetti all’aliquota IVA del 10%.

Infatti, da un lato, il n. 1-quinquies) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, viene abrogato e, dall’altro, nella Parte III della stessa Tabella A, viene ripristinato il n. 114-bis), precedentemente abrogato dalla legge di Bilancio 2023.

Sgravio dell’IVA per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE

Allo specifico fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, la legge di Bilancio 2024 riduce da 154,94 a 70 euro l’ammontare complessivo delle cessioni, comprensivo dell’IVA, che può fruire dello sgravio dell’imposta previsto dall’art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE che acquistano beni destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori dall’Unione.

Il ridotto limite monetario si applica a prescindere dalla modalità di sgravio in concreto applicata, vale a dire in sede di cessione, con emissione di fattura senza applicazione dell’imposta, da scorporare dal prezzo di vendita, oppure con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite un’apposita società intermediaria (di cd. “tax free”).

Estensione degli effetti della chiusura d’ufficio della partita IVA

La legge di Bilancio 2023, al fine di ostacolare l’evasione dell’IVA, aveva introdotto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle partite IVA abusive, rese operative dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 156803/2023, prevedendone la chiusura d’ufficio con contestuale applicazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Leggi anche

Cosa cambia dal 2024

Con la legge di Bilancio 2024, il nuovo comma 15-bis.3 dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA si applicano anche in caso di notifica, da parte dell’Ufficio, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell’attività.
Anche a seguito del provvedimento in esame si applica la sanzione di 3.000 euro di cui all’art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version