Aliquote IVA, nuova disciplina UE da recepire entro il 31 agosto 2024
- 16 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, con il quale il Governo è delegato a recepire le direttive europee e ad attuare i regolamenti europei in esso contenuti.
Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 31 dicembre 2024, in quanto le relative disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2025.
Revisione della struttura delle aliquote ridotte e super-ridotte
Agli Stati membri viene riconosciuta la possibilità di avvalersi di non più di due aliquote ridotte non inferiori al 5%, un’aliquota super-ridotta inferiore al 5% e un’aliquota zero, cioè un’esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA a monte.
L’aliquota super-ridotta e l’esenzione con diritto alla detrazione possono essere, invece, applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di sette punti dell’allegato III, scelti dagli Stati membri tra le operazioni che si considerano destinate a coprire esigenze di base, vale a dire quelle connesse con le cessioni di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e per l’igiene, trasporto di persone e taluni beni culturali (libri, giornali e periodici), ovvero – in linea con il principio della parità di trattamento – tra le operazioni per le quali altri Stati membri applicano aliquote ridotte inferiori al 5% o esenzioni con diritto alla detrazione.
Al fine di rispettare il limite dei sette punti, gli Stati membri che, al 1° gennaio 2021, applicavano aliquote super-ridotte alle cessioni di beni e prestazioni di servizi previste da più di sette punti dell’allegato III devono limitare l’applicazione delle aliquote ridotte inferiori al minimo del 5% e il riconoscimento delle esenzioni con diritto alla detrazione alle operazioni contemplate in un massimo di sette punti dell’allegato III entro il 1° gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell’adozione del regime IVA definitivo.
Inoltre, sempre al fine di salvaguardare il principio della parità di trattamento, tenuto conto che, attualmente, a determinati Stati membri è consentito applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% a beni e servizi non elencati nell’allegato III, viene ammessa la possibilità, per tutti gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% agli stessi beni e servizi e alle stesse condizioni applicabili, al 1° gennaio 2021, in altri Stati membri.
Nuove operazioni con aliquota agevolata
Tra le operazioni che possono essere assoggettate ad aliquota super-ridotta o all’esenzione con diritto alla detrazione, viene inclusa la cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private.
Agli Stati membri viene offerta la possibilità di promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili anche mediante aliquote IVA ridotte e, per sostenere la transizione verso l’uso di sistemi di riscaldamento rispettosi dell’ambiente e in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione, è possibile applicare un’aliquota ridotta alla fornitura e all’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i criteri della legislazione ambientale.
Risulta, inoltre, esteso l’ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere le prestazioni di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità, richiamando gli apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all’assistenza sanitaria o all’uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità, nonché l’adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni.
Allo scopo di permettere agli Stati membri di contribuire a un’economia verde e climaticamente neutra, sono soggette ad aliquota ridotta le cessioni e prestazioni rispettose dell’ambiente, in vista dell’eliminazione graduale dell’attuale trattamento preferenziale previsto per le cessioni e prestazioni dannose per l’ambiente.
Al fine, poi, di ovviare alla scarsa copertura dei servizi di accesso a internet e per promuoverne lo sviluppo, gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta a tali servizi. L’applicazione di un’aliquota ridotta ai servizi di accesso a internet, calibrata sugli obiettivi stabiliti nella politica nazionale in materia di digitalizzazione, è limitata ai servizi che forniscono la connettività e non si estende ai contenuti forniti tramite internet.
Infine, in considerazione della trasformazione digitale dell’economia, gli Stati membri possono, inoltre, prevedere per le attività con accesso alla diretta streaming lo stesso trattamento riservato a quelle che, in caso di partecipazione in presenza, possono beneficiare di aliquote ridotte.