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Aliquote IVA, nuova disciplina UE da recepire entro il 31 agosto 2024

Aliquote Iva, Nuova Disciplina Ue Da Recepire Entro Il 31 Agosto 2024
La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotti dalla legge n. 234/2012, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche della UE.

Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, con il quale il Governo è delegato a recepire le direttive europee e ad attuare i regolamenti europei in esso contenuti.

Di particolare interesse, per ciò che riguarda le novità fiscali, è la direttiva n. 2022/542/UE, che ridefinisce la disciplina comunitaria delle aliquote IVA.

Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 31 dicembre 2024, in quanto le relative disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2025.

Il decreto legislativo con il quale il Governo traspone nell’ordinamento interno la direttiva dovrà essere adottato entro il 31 agosto 2024, cioè entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento previsto dall’art. 31, comma 1, della legge n. 234/2012.
In questo contesto, il Governo dovrà operare nel rispetto dei criteri contenuti nell’art. 7, comma 1, lettera c), del disegno di legge delega per la riforma fiscale, finalizzati a prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari, nel rispetto della normativa armonizzata e della loro rilevanza sociale. Qualora tale intervento comporti una revisione della misura delle aliquote – attualmente stabilite nella misura del 22%, per l’aliquota ordinaria, e del 4, 5 e 10%, per le aliquote ridotte – le aliquote ridotte e super-ridotte potranno essere applicate in linea con le norme della direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva n. 2022/542/UE.

Revisione della struttura delle aliquote ridotte e super-ridotte

Nell’ambito delle modifiche volte a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e a evitare distorsioni della concorrenza assumono particolare importanza le novità riguardanti l’art. 98 e ss. della direttiva n. 2006/112/CE.

Agli Stati membri viene riconosciuta la possibilità di avvalersi di non più di due aliquote ridotte non inferiori al 5%, un’aliquota super-ridotta inferiore al 5% e un’aliquota zero, cioè un’esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA a monte.

Le aliquote ridotte possono essere applicate esclusivamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi contemplate in un massimo di ventiquattro punti del nuovo allegato III della direttiva n. 2006/112/CE.

L’aliquota super-ridotta e l’esenzione con diritto alla detrazione possono essere, invece, applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di sette punti dell’allegato III, scelti dagli Stati membri tra le operazioni che si considerano destinate a coprire esigenze di base, vale a dire quelle connesse con le cessioni di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e per l’igiene, trasporto di persone e taluni beni culturali (libri, giornali e periodici), ovvero – in linea con il principio della parità di trattamento – tra le operazioni per le quali altri Stati membri applicano aliquote ridotte inferiori al 5% o esenzioni con diritto alla detrazione.

Al fine di rispettare il limite dei sette punti, gli Stati membri che, al 1° gennaio 2021, applicavano aliquote super-ridotte alle cessioni di beni e prestazioni di servizi previste da più di sette punti dell’allegato III devono limitare l’applicazione delle aliquote ridotte inferiori al minimo del 5% e il riconoscimento delle esenzioni con diritto alla detrazione alle operazioni contemplate in un massimo di sette punti dell’allegato III entro il 1° gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell’adozione del regime IVA definitivo.

Inoltre, sempre al fine di salvaguardare il principio della parità di trattamento, tenuto conto che, attualmente, a determinati Stati membri è consentito applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% a beni e servizi non elencati nell’allegato III, viene ammessa la possibilità, per tutti gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% agli stessi beni e servizi e alle stesse condizioni applicabili, al 1° gennaio 2021, in altri Stati membri.

Nuove operazioni con aliquota agevolata

La direttiva n. 2022/542/UE è intervenuta anche sull’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota ridotta, super-ridotta e, dal 1° gennaio 2025, all’esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA.

Tra le operazioni che possono essere assoggettate ad aliquota super-ridotta o all’esenzione con diritto alla detrazione, viene inclusa la cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private.

Agli Stati membri viene offerta la possibilità di promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili anche mediante aliquote IVA ridotte e, per sostenere la transizione verso l’uso di sistemi di riscaldamento rispettosi dell’ambiente e in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione, è possibile applicare un’aliquota ridotta alla fornitura e all’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i criteri della legislazione ambientale.

Risulta, inoltre, esteso l’ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere le prestazioni di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità, richiamando gli apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all’assistenza sanitaria o all’uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità, nonché l’adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni.

Allo scopo di permettere agli Stati membri di contribuire a un’economia verde e climaticamente neutra, sono soggette ad aliquota ridotta le cessioni e prestazioni rispettose dell’ambiente, in vista dell’eliminazione graduale dell’attuale trattamento preferenziale previsto per le cessioni e prestazioni dannose per l’ambiente.

Al fine, poi, di ovviare alla scarsa copertura dei servizi di accesso a internet e per promuoverne lo sviluppo, gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta a tali servizi. L’applicazione di un’aliquota ridotta ai servizi di accesso a internet, calibrata sugli obiettivi stabiliti nella politica nazionale in materia di digitalizzazione, è limitata ai servizi che forniscono la connettività e non si estende ai contenuti forniti tramite internet.

Infine, in considerazione della trasformazione digitale dell’economia, gli Stati membri possono, inoltre, prevedere per le attività con accesso alla diretta streaming lo stesso trattamento riservato a quelle che, in caso di partecipazione in presenza, possono beneficiare di aliquote ridotte.

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