Alla cassa per l’ultimo acconto ma la stretta scatterà l’anno prossimo: tutte le istruzioni
- 2 Dicembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’anticipo da pagare oggi segue ancora i vecchi limiti alle compensazioni
di Luca De Stefani
(Westend61)
7′ di lettura
Non si applicherà al pagamento della seconda rata degli acconti per il 2019, in scadenza oggi, la stretta introdotta dall’articolo 3, del Dl 124/2019. È solo dal 2020, infatti, che la compensazione orizzontale in F24 dei crediti relativi a imposte dirette e sostitutive riferite al 2019, per importi superiori a 5.000 euro annui, sarà possibile «a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, del Dlgs 241/1997). Lo stesso vale per l’obbligo, imposto anche ai soggetti non titolari di partita Iva (in aggiunta agli altri), di utilizzare i modelli F24 dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, anche per le compensazioni con saldo diverso da zero, in aggiunta a quelle con saldo pari a zero (ora applicabili).
Persone fisiche, senza partita Iva e senza compensazioni
Dal 3 dicembre 2016, le persone fisiche, senza partita Iva, possono presentarsi direttamente agli sportelli bancari, postali o di Agenzia delle Riscossioni, per pagare (con contanti, con assegni, con vaglia, con bancomat, con postamat e/o con addebito nel proprio conto corrente) i modelli di pagamento F24 cartacei, di qualunque importo (anche superiori a 1.000 euro), a patto che non contengano alcuna compensazione con altri crediti tributari o contributivi. L’articolo 7-quater, comma 31, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, infatti, ha soppresso l’obbligo di utilizzare l’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche, senza partita Iva, contenuto nell’articolo 11, comma 2, lettera c), decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Dal primo ottobre 2014 al 2 dicembre 2016, invece, era obbligatorio l’invio telematico tramite i servizi delle Entrate (F24 web, F24 on-line, F24 cumulativo o F24 addebito unico) o degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento) per i contribuenti che volevano pagare le imposte e i contributi previdenziali e assicurativi, senza alcuna compensazione, ma per importi superiori a 1.000 euro. Durante questo periodo, infatti, il pagamento cartaceo allo sportello bancario o postale era possibile con l’F24 ordinario o semplificato, solo se il saldo del modello di pagamento (senza alcuna compensazione) era pari o inferiore a 1.000 euro.
Per importi superiori, comunque, c’era (e c’è tutt’ora) l’eccezione degli F24 precompilati cartacei e inviati dai Comuni o dei bollettini postali (per l’Imu e la Tasi), i quali possono essere sempre pagati agli sportelli. Solo in questi casi, i pagamenti allo sportello potevano essere effettuati, anche per più di 1.000 euro. Se si desiderava utilizzare il modello F24 ordinario o semplificato per importi superiori a 1.000 euro, invece, era necessario utilizzare le modalità telematiche di invio, tramite il sito delle Entrate o i servizi di home o remote banking delle banche o delle poste.
Dal 3 dicembre 2016, invece, se non vi sono compensazioni, le persone fisiche, senza partita Iva, possono pagare F24 di qualunque importo con i modelli cartacei presso gli sportelli bancari, postali o di Agenzia delle Riscossioni, utilizzando anche il contante (anche per più di 2.999,99 euro, limite attuale dell’antiriciclaggio), gli assegni, i vaglia, il bancomat e/o il postamat.