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Alla cremazione non si applica l’aliquota d’accisa per combustione per usi industriali

Alla Cremazione Non Si Applica L’aliquota D’accisa Per Combustione Per Usi Industriali

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 24 del 24 novembre 2023 in tema di applicazione dell’aliquota d’accisa per combustione “per usi industriali” ai consumi di gas naturale impiegato nell’attivita’ di cremazione.

A norma dell’art. 26, comma 1, del Testo Unico delle accise approvato con D. Lgs. n. 504/1995 il gas naturale utilizzato in usi di combustione è assoggettato all’aliquota d’accisa per combustione “per usi civili” ovvero alla più favorevole aliquota per combustione “per usi industriali”. Quest’ultima trova applicazione allorché il gas naturale venga consumato nell’ambito dello svolgimento di un’attività industriale produttiva di beni e servizi, così come previsto dal comma 3 del richiamato art. 26, nel quale il Legislatore ha specificato le fattispecie in relazione alle quali trova applicazione la più favorevole aliquota predetta.

Conseguentemente, secondo l’orientamento fino ad oggi seguito l’aliquota per combustione “per usi industriali” trova applicazione laddove coesistano i seguenti presupposti:

-l’impiego di gas naturale avvenga da parte di un soggetto che esercita un’attività industriale, intesa come attività economica professionalmente esercitata e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, con scopo di lucro;

-il gas naturale venga utilizzato come combustibile nello svolgimento della predetta attività industriale.

Quindi, in merito alla necessaria “industrialità” dell’attività nel cui svolgimento viene consumato il gas naturale, occorre ribadire che solo in presenza di un’espressa previsione normativa l’aliquota per combustione “per usi industriali” può trovare applicazione rispetto ai consumi effettuati nello svolgimento di attività per cui non è previsto lo scopo di lucro e che vengono esplicitamente menzionate nel comma 3 dell’art.26 sopra richiamato.

Con specifico riguardo alla tematica in questione, occorre premettere che l’applicazione dell’aliquota d’accisa per combustione “per usi industriali” non è stata ammessa riguardo ai consumi di gas naturale utilizzato per lo svolgimento dell’attività di cremazione, sulla base del presupposto che tale attività non può essere considerata di natura industriale.

In diverse circostanze, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che si ha produzione di servizi quando a seguito del servizio reso viene ad esistenza un risultato economico nuovo ed autonomo, prima inesistente, suscettibile di fornire una propria utilità, precisando, altresì, che tale risultato economico nuovo e la relativa utilità non devono esaurirsi nel mero accrescimento dell’utilità del bene preesistente e l’utilità nuova creata deve essere individuata in una utilità di natura economica. Tutto ciò premesso, si evidenzia che con alcune recenti sentenze (sentenze Cons. di Stato, Sez. V, n. 2175 del 2 aprile 2019 e n. 5447 del 30 giugno 2022) il Consiglio di Stato si è pronunciato qualificando il servizio di cremazione come servizio pubblico locale a rilevanza economica, affermandone l’incompatibilità con il regime della libera iniziativa privata.

Pertanto, considerata la peculiare natura del servizio di cremazione, l’Agenzia delle Dogane ha confermato che l’aliquota d’accisa per combustione “per usi industriali” non può trovare applicazione riguardo ai consumi di gas naturale utilizzato nel servizio di cremazione, non configurandosi i presupposti per il riconoscimento del carattere di “industrialità” dell’attività in questione.

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