All’orizzonte la sanatoria per le giacenze di magazzino

Sarà possibile adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze, nonché regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%.

Apre a questa possibilità la bozza della legge di Bilancio 2024 con una norma rivolta ai soli soggetti esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, i quali vi potranno procedere nel periodo d’imposta in corso al 31 settembre 2023: se le rimanenze sono inferiori rispetto a quelle effettive, l’adeguamento si effettua mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP (indeducibile per tutti i settori impositivi), in misura pari al 18% sui maggiori valori iscritti.
Invero, questa disposizione non è nuova nel panorama tributario volto alle disposizioni di stampo condonistico, in quanto già con l’art. 7, commi 9-14, della legge n. 488/1999 e con le successive disposizioni di prassi contenute nella circolare n. 115/2000 il legislatore già in passato aveva consentito un adeguamento finalizzato a regolarizzare comportamenti fiscali generatori di anomalie e incoerenze nel valore dell’indice rotazione di magazzino suscettibili di poter essere inquadrate come sintomatiche di evasione fiscale.

Come detto, questa opportunità dovrebbe riguardare il periodo d’imposta il 2023 per i soggetti “solari” (quello in corso al 30 settembre 2023 per i “non solari”), rimanendo limitata agli OIC non adopter.

Al momento, potendosi fare riferimento esclusivamente alla stratificazione di prassi formatasi sulla sanatoria di inizio secolo, si ritiene tuttavia che l’adeguamento potrà prevedibilmente riguardare contemporaneamente sia ipotesi di eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi che di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori

Nel primo caso, per perfezionare la procedura occorrerà versare l’IVA e un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP e l’imposta sul valore aggiunto sarà determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività da determinarsi con un apposito decreto.

A grandi linee, per conoscere il costo dell’adeguamento IVA, l’importo sarà determinato applicando l’aliquota media IVA per il 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività; per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, l’aliquota del 18% dovrà essere applicata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

In caso di iscrizione di valori

Se si procede invece all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, si dovrà corrispondere il 18% sul nuovo valore iscritto.

Come procedere al versamento

Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:

– la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023,

– la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Le ricadute sanzionatorie

L’adeguamento opererà quindi nei modelli Redditi 2024 (relativi al periodo d’imposta 2023), mentre il diverso valore ivi indicato per le esistenze iniziali relative al 2023, in conformità e coerenza con gli obiettivi di ogni sanatoria, non determinerà applicazione di sanzioni tributarie amministrative per infedeltà dichiarative o di tenuta contabile, rimanendo tuttavia fermo che l’adeguamento non avrà effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 (prevista per il 1° gennaio 2024), mentre ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, saranno applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Le maggiori entrate derivanti da questa sanatoria in argomento saranno destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, mentre i valori risultanti a seguito della regolarizzazione, sebbene riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023, nel limite del valore iscritto o eliminato non potranno essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

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